Posso lavorare se prendo SFL? Il fruitore di SFL che inizi attività lavorativa, in alcuni casi, perde il sussidio quando si tratti di reddito che superi i limiti imposti per percepire SFL. Ma c’è da fare attenzione circa l’erogazione dell’ultima mensilità prima della definitiva interruzione e anche alle offerte di lavoro su SIISL. Vediamo perché.
Posso lavorare se prendo SFL?
I percettori SFL possono continuare ad avere il sussidio quando si tratti di retribuzioni che comunque non superino i limiti reddituali, al momento fissati in un massimo di 3mila euro lordi annui.
Tuttavia, anche per coloro i quali dovessero ottenere delle retribuzioni maggiori, viene fatta salva la speranza di ottenere comunque un’ultima mensilità.
Facciamo un esempio: il percettore viene assunto con contratto a decorrere dal 24 luglio. In questo caso, fino al 17 luglio (momento in cui SIISL, in genere, aggiorna gli stati) potrà comunque percepire il sussidio. Quindi , questo significa che fino al 17 luglio potrà comunque essere erogata l’ultima mensilità di SFL.
Discorso diverso vale per le offerte di lavoro sulla piattaforma SIISL e sulla loro durata.
Offerte di lavoro SIISL
I percettori SFL possono, attraverso la piattaforma SIISL, accettare offerte di lavoro. Nel caso in cui l’offerta di lavoro accettata abbia la durata ricompresa tra 1 e 6 mesi, l‘erogazione del sussidio viene sospesa e riprende dal momento in cui il contratto termina.
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Si ricorda che il reddito da lavoro percepito dalle persone inserite nei programmi SIISL, non concorre alla formazione dei limiti reddituali per poter percepire il sussidio.
Questa regola vale solo per le offerte accettate all’interno della piattaforma SIISL.
SFL e redditi da lavoro
I fruitori di SFL possono quindi, riassumendo, continuare a percepire il sussidio, nei limiti reddituali che ora andremo ad indicare.
Per ciò che riguarda l’avvio di un’attività di lavoro dipendente, il limite massimo è di 3mila euro lordi annui.
Chi invece avvia una attività di impresa o di lavoro autonomo, anche qui vale la regola dei 3mila euro lordi annui, superati i quali il percettore decade dal sussidio.
Quand’anche questi redditi siano frutto non già di una attività di lavoro autonoma nè dipendente, ma derivino appunto da quei percorsi di politica attiva che prevedano indennità o benefici di partecipazione, il supporto per la formazione continua a essere erogato sempre che non si superino limiti suddetti.