Ravvedimento operoso, cos’è e come funziona
Il ravvedimento operoso dà la possibilità di rimediare a eventuali omissioni, ritardi o irregolarità nel pagamento delle imposte. In sostanza, grazie al ravvedimento è possibile pagare una sanzione inferiore a quella che l’Agenzia delle Entrate erogherebbe spontaneamente nel medesimo caso.
Per legge, secondo l’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, la sanzione prevista per versamento omesso o insufficiente dell’imposta è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, somma poi ridotta in sede di autoliquidazione, in base alla tempestività con cui il contribuente si mette in regola. Tuttavia, più di recente il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la legge sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, riducendo la sanzione ordinaria della metà nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 90 giorni dalla scadenza (definito lieve ritardo).
Nei suddetti casi, perciò, la sanzione scende dal 30% al 15%, e in particolare:
- In caso di ritardi fino a 14 giorni, vi è una sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno
- Per i ritardi tra i 15 e i 90 giorni, la sanzione è del 15%
- Nel caso di ritardi superiori ai 90 giorni, invece, si avrà una sanzione ordinaria del 30%
Le sanzioni e le ipotesi di ravvedimento operoso
Le sanzioni del 30% o 15% possono subire poi ulteriori riduzioni, che vengono modulate tenendo presenti i tempi del ritardo di pagamento. Si avranno quindi i seguenti sottotipi di ravvedimento:
- Sprint, esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, con una sanzione pari allo 0,1% giornaliero, quindi fino a un massimo dell’1,4% (con l’interesse al tasso legale che dal 1° gennaio 2023 è pari al 5%)
- Breve, per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°, con sanzione pari all’1,5% (1/10 del 15%)
- Intermedio, nel caso di versamenti avvenuti oltre il 30° giorno, ma entro il 90°, con sanzione pari all’1,67% (1/9 del 15%)
- Lungo, per versamenti eseguiti entro 1 anno, con una sanzione applicabile pari al 3,75 % (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%)
- Biennale, in caso di versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo oppure, se non è prevista la dichiarazione, due anni dall’omissione; qui la sanzione sarà pari al 4,29 % (1/7 del minimo)
- Lunghissimo o ultra biennale, se si tratta di versamenti eseguiti oltre un anno, con una sanzione applicabile del 5,00% (1/6 del minimo)
Come effettuare i versamenti
Per effettuare i versamenti del ravvedimento operoso, è necessario utilizzare:
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- Il modello F24, per quanto riguarda le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e anche l’imposta sugli intrattenimenti
- Il modello F23, per quanto concerne l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti
- Il modello F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
Il calcolo degli interessi sul ravvedimento operoso
Sempre in tema di ravvedimento operoso, a partire dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale è passato al 2,5% in ragione d’anno, così come definito dal Decreto del MEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11.12.2023. Questo tipo di variazione del tasso ha conseguenze molteplici, anche e soprattutto di carattere fiscale.