Ricevuta per royalties. Il diritto d’autore è tra i diritti più tutelati, ma con un’attenzione crescente negli ultimi anni, che è man mano diventata sempre più particolare e rigida nei suoi riguardi.
L’inviolabilità del diritto d’autore è di natura tanto economica quanto morale. Economica perché chi ha dato vita a un’opera (sia essa di carattere musicale, artistico, medico etc) ha diritto a ricevere un compenso nel momento in cui tale opera viene sfruttata anche da altri.
Di natura morale perché è giusto che dell’opera in oggetto gli venga riconosciuta la paternità, senza che questa venga usurpata da terzi, che, comunque, non possono appropriarsene spacciandola per un’opera propria.
Se si parla spesso dei doveri e gli oneri a carico di chi si appresta a sfruttare l’opera altrui, più di rado si va invece a sviscerare quelli che sono gli oneri anche a carico dell’autore stesso, che, se riceve compensi derivanti dal diritto d’autore, è comunque tenuto anche a degli obblighi, quali il rilascio di una ricevuta per le royalties.
Compensi derivanti dal diritto d’autore: come essere in regola?
L’autore di un’opera (o il suo inventore) può concedere a terzi lo sfruttamento economico di quest’ultima. L’autore può dunque concedere a terzi l’utilizzo della sua opera rimanendone al contempo proprietario.
Facciamo un esempio: un musicista cede la sua opera alla casa discografica, e questo gli dà diritto a delle royalties sulle vendite (o, adesso che siamo nell’era del digitale, sugli ascolti e gli stream di quell’opera).
Tuttavia, questi compensi che l’autore riceve in virtù di essere, appunto, l’autore, vanno comunque fatturati e dichiarati. La disciplina normativa cambia a seconda che si tratti di autore residente in Italia o all’estero.
Ricevuta per Royalties dell’autore residente in Italia
Il soggetto erogante il compenso ad autore residente in Italia è tenuto ad operare all’atto del pagamento una ritenuta di acconto del 20% sulle royalties, ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600/1973.
L’autore dell’opera riceve quindi un compenso al netto della ritenuta. E’ proprio sulla base di tale compenso che l’autore deve rilasciare una ricevuta. Questi dovrà quindi indicare nella propria dichiarazione dei redditi:
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- l’ammontare delle royalties percepite;
- l’importo della ritenuta d’acconto
Royalties dell’autore non residente in Italia
Nel caso in cui a percepire le royalties sia un soggetto non residente in Italia, si parla invece di ritenuta a titolo di imposta, ed è del del 30%. Quanto all’obbligo di ricevuta, esso dipende dalle legislazioni del Paese d’appartenenza.
Se per l’Italia è obbligatoria, non è detto che in tutti i Paesi esteri lo sia. Alcuni Paesi richiedono obbligo di ricevuta, mentre altri no..
Diritto d’autore: che tipo di reddito è?
Se il compenso viene ricevuto direttamente dall’autore dell’opera, è un reddito da lavoro autonomo.
In tal caso, il calcolo della base imponibile su cui applicare la ritenuta di acconto è effettuato applicando al compenso percepito una deduzione forfettaria.
Ricordiamo che la deduzione tiene conto, talvolta, anche dell’età dei soggetti:
- Deduzione del 40% della royalties percepita. Nel caso in cui il compenso sia percepito da soggetti di età inferiore ai 35 anni;
- Deduzione del 25% della royalties percepita. Nel caso in cui il compenso sia percepito da soggetti di età superiore ai 35 anni.
Facciamo due esempi:
Caso 1: Soggetto con età inferiore ai 35 anni
- Royalties percepite: €10.000
- Deduzione del 40%: Si applica una deduzione del 40% sull’importo delle royalties.
40% di 10.000= 4.000 - Importo imponibile: L’importo che sarà tassato sarà il 60% delle royalties, poiché il 40% è dedotto.
10.000-4.000=6.000
Imponibile fiscale: €6.000
Caso 2: Soggetto con età superiore ai 35 anni
- Royalties percepite: €10.000
- Deduzione del 25%: Si applica una deduzione del 25% sull’importo delle royalties.
25% di 10.000= 2.500 - Importo imponibile: L’importo che sarà tassato sarà il 75% delle royalties, poiché il 25% è dedotto.
10.000-2-5000=7.500
Imponibile fiscale: €7.500
Diritto di autore: reddito diverso
Quando le royalties per diritto di autore sono percepite da parte di un soggetto diverso dall’autore, il reddito rientra invece nella categoria dei c.d. “redditi diversi“.
Come per i redditi autonomi, anche qui abbiamo due sottocategorie:
- deduzione del 25% quando i diritto sono stati acquisiti da titolo oneroso;
- nessuna deduzione quando sono stati acqusiti a titolo gratuito.
Caso 1: Diritti d’autore acquisiti a titolo oneroso (con deduzione del 25%)
- Royalties percepite: €10.000
- Deduzione del 25%: Si applica una deduzione del 25% sull’importo delle royalties, poiché i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso (cioè il soggetto ha pagato per ottenere i diritti).
25% di 10.000= 2.500
Importo imponibile: L’importo su cui si pagheranno le imposte è il 75% delle royalties, poiché il 25% è dedotto.
10.000-2.500=7.500
Imponibile fiscale: €7.500
Nel secondo caso, non opera invece nessuna deduzione quindi si paga importo intero, ovvero: 10.000