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Scadenze Fisco 16 maggio, dalla rata Iva ai versamenti per sostituti d’imposta

Entro il 16 maggio andranno saldati diversi importi al Fisco. Dalla rata Iva 2024 ai versamenti delle ritenute per gli affitti brevi. Ecco tutti i dettagli.

di Tommaso Pietrangelo
15 Maggio 2025
in Fisco e tasse
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Si avvicinano le scadenze fiscali fissate per il 16 maggio 2025. In particolare, gli obblighi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate riguarderanno il saldo dell’Iva 2024 e i versamenti delle ritenute per gli affitti brevi. Ma anche lo spilt payment e la cosiddetta “tobin tax” non vanno assolutamente dimenticati. Ecco dunque tutte le scadenze in arrivo e come fare a saldarle in tempo.

Sommario

Toggle
  • Scadenze Fisco 16 maggio, la rata del saldo Iva
  • I versamenti delle ritenute sulle locazioni brevi
  • I versamenti delle ritenute sui proventi Oicr
  • I versamenti dell’imposta sostitutiva dell’Irpef
  • Gli altri pagamenti per i sostituti d’imposta
  • I versamenti Iva per split payment
  • La tobin tax

Scadenze Fisco 16 maggio, la rata del saldo Iva

Il 16 maggio 2025 è l’ultima data utile, per le partite Iva che hanno scelto il pagamento a rate (sul periodo d’imposta 2024) e hanno effettuato il versamento della prima rata il 17 marzo 2025, per versare la terza rata. Con un importo che avrà lo 0,66% di interesse a causa della presenza di una maggiorazione dello 0,33% mensile.

Leggi anche  Proroga pagamenti IRAP per piccole aziende
I contribuenti potranno effettuare i versamenti online, tramite modello F24, indicando nella sezione “Erario” questi dati:

  • Codice tributo 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
  • Codice tributo 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
  • Il numero della rata che si sta versando (in questo caso la terza)
  • Il numero totale delle rate (“0306” per la terza rata di 6)
  • L’anno d’imposta di riferimento “2024”
  • L’importo del saldo Iva dovuto.

I versamenti delle ritenute sulle locazioni brevi

Entro il 16 maggio, inoltre, dovranno versare la ritenuta del 21% sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente (legati a contratti di locazione breve), tutti coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure gestiscono portali online che mettono in contatto chi cerca un immobile in affitto e i proprietari di casa.

I versamenti delle ritenute sui proventi Oicr

Saranno poi da pagare anche le ritenute sui ricavi per i soggetti incaricati all’accredito dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.). Il versamento, in questo caso, dovrà essere effettuato tramite Modello F24, in modalità telematica, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973
  • 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
  • 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
  • 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti.

I versamenti dell’imposta sostitutiva dell’Irpef

Scadono il 16 maggio, inoltre, i pagamenti dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, e delle addizionali regionali e comunali sulle cifre riconosciute ai dipendenti nel mese passato (in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione).


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Anche questi adempimenti dovranno essere effettuati tramite Modello F24, con modalità telematica, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
  • 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni
  • 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione
  • 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione
  • 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.

Gli altri pagamenti per i sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta, poi, dovranno versare le ritenute alla fonte operate nel mese passato anche in rapporto ad altre voci. Tra cui figurano:

  • Le indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sui redditi derivanti dalla perdita di avviamento commerciale, sui redditi da lavoro autonomo e sulle provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza)
  • I redditi da lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto e su rendite AVS
  • Gli interessi e i redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
  • I redditi di capitale diversi corrisposti o maturati
  • I premi e le vincite corrisposti o maturati nel mese passato
  • I redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
  • I pignoramenti presso terzi
  • La cessione titoli e valute corrisposti o maturati
  • I contributi, le indennità e i premi vari corrisposti nel mese precedente

Oltre a ciò, i sostituti d’imposta dovranno effettuare i pagamenti sull’addizionale comunale e regionale all’Irpef, trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati, in seguito alle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Ma anche sull’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta.

I versamenti Iva per split payment

Tra le scadenze del 16 maggio figurano anche quelle per le pubbliche amministrazioni tenute al versamento unitario delle imposte e dei contributi (oltre alle Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o con Poste italiane, non soggetti passivi Iva), che dovranno versare l’Iva per la scissione dei pagamenti (split payment) relativa al mese passato.

La tobin tax

Per concludere, andrà pagata in alcuni casi anche la cosiddetta “tobin tax”, cioè la tassa sui trasferimenti della proprietà di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi e di titoli rappresentativi, dovuta da banche, società fiduciarie, imprese di investimento e altri soggetti che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie (inclusi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato italiano).

E questa tassa sarà applicata anche ai notai che intervengono nella formazione o nell’autenticazione di atti riferiti alle stesse operazioni. Così come ai contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’utilizzo di intermediari o notai.

Tags: Ivascadenze fiscali
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