Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura di sostegno economico introdotta per favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio occupazionale. Dal 2025, l’importo è stato aumentato da 350 a 500 euro mensili, ampliando il supporto economico per i beneficiari.
Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di ricevere il SFL anche avviando un’attività autonoma con partita IVA. La risposta è sì, ma con limiti di reddito e obblighi di comunicazione. Se il reddito derivante dall’attività supera una determinata soglia, il beneficio può essere ridotto o revocato. Inoltre, esistono tempistiche precise per comunicare all’INPS l’inizio e l’andamento dell’attività.
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è compatibile con la partita IVA?
Come già anticipato, sì, il SFL è compatibile con la partita IVA, ma solo se il reddito annuo lordo derivante dall’attività autonoma non supera i 3.000 euro. Se questa soglia viene superata, il diritto al beneficio può essere ridotto o cessare del tutto, in base alle disposizioni dell’INPS.
Per garantire la compatibilità tra il SFL e l’attività autonoma, è necessario rispettare specifici obblighi di comunicazione e tempistiche di dichiarazione, di cui parleremo nei prossimi paragrafi.
Quali sono i limiti di reddito per chi ha la partita IVA?
Per continuare a ricevere il SFL, il reddito annuo generato dall’attività autonoma non deve superare i 3.000 euro lordi.
Se il reddito eccede questa soglia, possono verificarsi due situazioni:
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- il SFL viene ridotto in base agli importi percepiti;
- il SFL viene revocato se il reddito supera un limite stabilito dall’INPS.
Il reddito viene calcolato secondo il principio di cassa, ossia come differenza tra i ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo di riferimento.
Quali comunicazioni bisogna fare all’INPS?
Chi decide di avviare un’attività autonoma mentre percepisce il SFL deve informare preventivamente l’INPS, presentando il modello “SFL-Com Esteso”.
L’omessa comunicazione comporta la decadenza immediata dal beneficio, anche se il reddito prodotto resta entro i limiti previsti.
Inoltre, il beneficiario ha l’obbligo di dichiarare il reddito prodotto con cadenza trimestrale. La comunicazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre, secondo il seguente calendario:
- 15 aprile per i redditi percepiti da gennaio a marzo;
- 15 luglio per i redditi percepiti da aprile a giugno;
- 15 ottobre per i redditi percepiti da luglio a settembre;
- 15 gennaio per i redditi percepiti da ottobre a dicembre.
Questa comunicazione è necessaria solo per la parte di reddito eccedente i 3.000 euro annui, fino a quando l’ISEE non venga aggiornato con il nuovo valore.
Si continua a percepire il SFL dopo aver aperto la partita IVA?
Sì, per i primi due mesi dopo l’inizio dell’attività autonoma, il beneficiario continua a percepire l’intero importo del SFL, indipendentemente dal reddito prodotto.
Tuttavia, questo non significa che la durata del beneficio si allunghi: il periodo complessivo di fruizione del SFL resta invariato. Dopo i primi due mesi, l’INPS potrà ridurre o revocare il beneficio in base ai redditi dichiarati.
Il SFL è compatibile con altri aiuti economici?
No, il SFL non è compatibile con altre misure di sostegno al reddito, come:
- la NASpI, ovvero l’indennità di disoccupazione;
- l’Assegno di Inclusione.
Chi percepisce uno di questi strumenti di aiuto non può richiedere il SFL, e viceversa.
Ricapitolando, il Supporto per la Formazione e il Lavoro offre un sostegno economico importante, ma chi intende avviare un’attività autonoma con partita IVA deve rispettare precise regole e limiti di reddito.
Per non perdere il beneficio, è fondamentale:
- non superare i 3.000 euro lordi annui di reddito da attività autonoma;
- comunicare preventivamente l’avvio dell’attività all’INPS con il modello “SFL-Com Esteso”;
- dichiarare il reddito trimestralmente, se supera i 3.000 euro annui;
- sapere che il SFL non è cumulabile con altri aiuti economici, come NASpI e Reddito di Cittadinanza.
Per informazioni aggiornate, è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale dell’INPS o rivolgersi a un consulente del lavoro.