Sospensione e revoca SFL: anche il Supporto per la formazione e il lavoro va incontro a revoca, decadenza e sospensione.
Ma quando si verificano queste tre eventualità?
Sospensione e revoca SFL: quando?
Come per RdC, anche per SFL, dicevamo, operano la revoca e la sospensione. Come sappiamo, i percettori del sussidio sono tenuti a partecipare a corsi di formazione, sottoscrivere il Patto di attivazione digitale e il Patto del Lavoro, e prendere parte alle attività proposte dalla Piattaforma SIISL.
Insomma, il percettore deve, in poche parole, dimostrare di essersi attivato adeguatamente al lavoro e nella sua ricerca.
Il percettore subisce la sospensione se:
- non sottoscrive il patto di attivazione digitale;
- lui o un suo familiare avviano una attività di lavoro senza darne comunicazione (ma in questo caso, è possibile riattivare il sussidio semplicemente inoltrando la comunicazione entro 3 mesi dall’inizio dell’attività).
Quanto alle condanne penali, si ricorda che esse sono causa di decadenza dal sussidio, mentre per l’applicazione delle misure cautelari si va incontro a semplice sospensione.
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La sospensione, a differenza della revoca e della decadenza, è delle 3 ipotesi l’unica sanabile. Infatti, si legge nella circolare INPS che “la sospensione del beneficio può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l’hanno determinata”.
Revoca e decadenza SFL
Decadenza e revoca rappresentano invece una ipotesi più grave, infatti hanno il carattere della permanenza. Esse avvengono nei casi in cui vi sia una discrepanza tra quanto dichiarato e quanto riscontrato dalle autorità di controllo, o per inattività dei percettori nell’adempiere a determinati oneri.
Quanto alla prima ipotesi, quella della revoca, si applica nel momento in cui viene in essere una dichiarazione mendace resa in sede di presentazione dell’istanza, o una dichiarazione mendace avvenuta successivamente, o l’omissione ad esempio della comunicazione di un variazione della propria posizione lavorativa.
Il sussidio è perciò revocato e il percettore decade dal diritto di percepirlo, in tutti quei casi in cui:
- l’amministrazione accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese nel momento della presentazione dell’istanza
- l’amministrazione accerti che successive comunicazioni in merito alle variazione di reddito sono state omesse o rese mendacemente.
In questi casi, non vi sono ipotesi di sanabilità e il sussidio viene revocato, con la condanna del percettore a restituire l’indebito.
I percettori possono però decadere dal beneficio anche in altri casi e cioè in generale quando non si presentano all’appuntamento trimestrale con le agenzie per il lavoro, o quando non accettino un’offerta di lavoro. Nello specifico, il percettore, oltre ai casi sopra elencati, decade dal diritto anche quando:
- non si presenta al servizio per il lavoro competente, per l’appuntamento trimestrale (senza giustificato motivo)
- non partecipa alle attività di formazione (senza giustificato motivo)
- non sottoscrive il patto di servizio personalizzato
- non frequenta regolarmente un percorso di istruzione, e rientra nella fascia 18-29 per i quali è previsto adempiere all’istruzione obbligatoria
- non accetta l’offerta di lavoro congrua (ovvero quell’offerta della durata minima di almeno 1 mese, il cui salario sia almeno quello minimo previsto di contratti collettivi);
- non presenta una DSU aggiornata
- viene trovato a svolgere altra attività lavorativa delle quale non aveva dato comunicazioni