Quando parliamo delle spese abbigliamento deducibili di professionisti, lavoratori autonomi e imprenditori individuali, non ci sono regole specifiche definite dalla legge. Le decisioni prese dai giudici in passato non forniscono molte indicazioni su questo tema.
Per capire meglio come trattare questo tipo di spese, dobbiamo fare riferimento alle regole generali che riguardano quali costi possono essere sottratti dal reddito per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali. Le poche sentenze disponibili in materia ci danno qualche orientamento.
Quali spese sono deducibili dal reddito?
Quando parliamo di spese abbigliamento deducibili, non ci riferiamo agli abiti acquistati per i dipendenti o i collaboratori, ma degli abiti acquistati dai professionisti, lavoratori autonomi o imprenditori individuali per se stessi. La deducibilità di queste spese dipende da diversi fattori.
Prima di tutto, ci sono due tipi principali di abbigliamento da considerare:
- Abbigliamento tecnico: sono quei vestiti necessari per svolgere il proprio lavoro, come ad esempio il camice per un medico o altri indumenti specifici per svolgere determinate mansioni.
- Abbigliamento generico: sono quei vestiti che non sono strettamente legati alla funzione lavorativa, ma sono comunque necessari per presentarsi in modo adeguato davanti ai clienti o al pubblico.
Deducibilità spese abbigliamento, come funziona
Le regole fiscali generali stabiliscono cosa può essere dedotto come spesa per l’attività d’impresa o il reddito da lavoro autonomo.
- Per l’attività d’impresa, l’articolo 109 comma 5 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) afferma che “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”;
- Nel caso del reddito da lavoro autonomo, l’articolo 54 del TUIR non è altrettanto chiaro sul principio di inerenza, ma prassi e dottrina concordano sulla necessità di un legame funzionale tra le spese sostenute e i guadagni ottenuti per poter rendere deducibili tali spese.
Due sentenze per spese abbigliamento deducibili
Ci sono due sentenze significative che aiutano a comprendere meglio la questione:
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- una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano del 22/07/2016, che stabilisce una deducibilità parziale del 50% per l’abbigliamento generico, qualificandolo come spesa ad uso promiscuo;
- una sentenza più recente della Corte di Giustizia Tributaria del Veneto del 14/02/2023, che afferma che l’abbigliamento generico e non strettamente legato all’attività non rientra nelle disposizioni fiscali, a meno che non si dimostri il suo stretto collegamento con l’attività svolta.
Quindi, possiamo dire che l’abbigliamento tecnico necessario per svolgere l’attività è completamente deducibile.
Per l’abbigliamento generico, la deducibilità, anche parziale, dipende dalla capacità di dimostrare il legame tra la spesa sostenuta e i guadagni ottenuti.
Considerando le regole generali e le sentenze citate, la deducibilità delle spese per l’abbigliamento non strettamente legato all’attività dovrà essere valutata caso per caso, con cautela. In base al tipo di lavoro, alle esigenze personali e altre richieste, verrà valutato se le spese abbigliamento deducibili sono ammesse oppure no. Per maggiori informazioni a riguardo, è possibile consultare un esperto commercialista.