Lo split payment, nome con cui si indica la scissione dei pagamenti, è un meccanismo introdotto nell’ordinamento italiano attraverso la modifica del decreto Iva (il D.p.r. 633/1972) avvenuta a seguito dell’emanazione della Legge Finanziaria 190/2014, all’articolo 1, comma 629, lettera b.
La misura divenne operativa per le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015, ed è rimasta in vigore ancora oggi.
In seguito, il decreto ha subito numerose modifiche da diversi interventi legislativi, tra cui il Decreto-legge 148/2017, che ne ha esteso ulteriormente la portata.
Spieghiamo in parole semplici, ai meno esperti di fisco, di cosa si tratta più nello specifico.
Split payment: che cos’è e a cosa serve?
Lo split payment è un regime speciale di versamento dell’Iva, che si basa sulla scissione del pagamento della fattura tra la parte che rappresenta l’imponibile e quella che, invece, esprime l’imposta sul valore aggiunto.
In fase di pagamento di una fattura, a differenza di quanto avviene in modo tradizionale, si procede, in caso di split payment, ad effettuare due pagamenti distinti: da un lato, infatti, si salda la fattura al fornitore solo per la parte imponibile, dall’altro il cessionario, ovvero, nel caso specifico, la PA, provvede a versare l’Iva direttamente all’erario, attraverso il codice tributo 620E.
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Questa modalità consente di ridurre il rischio di evasione o frode fiscale.
Split payment: a chi si applica?
E, non a caso, lo split payment si applica proprio alle fatture nelle quali il cedente è un soggetto privato e il cessionario è una Pubblica Amministrazione o un soggetto a quest’ultima assimilato: pensiamo, ad esempio, ad amministrazioni comunali, ma anche a Province, Regioni, Città Metropolitane, aziende sanitarie locali (ASL), ed Aziende Ospedaliere (AO).
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica, inoltre, anche a società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, ma anche alle Camere di Commercio, agli enti previdenziali ed assistenziali, oltre che ad enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Split payment: quali sono le operazioni esenti
Ma chi non rientra nello split payment e quali operazioni sono esenti? Sono completamente esenti dalla scissione dei pagamenti tutte quelle fatture emesse da soggetti che aderiscono a regimi speciali (come, ad esempio, i forfettari o quelli che optano per il regime dei minimi) che non comportano l’indicazione dell’Iva in fattura.
Le fatture escluse riguardano, nello specifico: cessioni di beni o prestazioni di servizi per i quali i cessionari/committenti siano debitori d’imposta (Reverse Charge) e prestazioni di servizi assoggettate alla ritenuta d’acconto.
Split payment: le sanzioni
Anche se il dispositivo è rivolto alla Pubblica Amministrazione in quanto cessionario, si applicano sanzioni nel caso in cui l’ente non versi l’Iva: questa è pari al 30% dell’importo non versato.