La legge di bilancio introduce un nuovo articolo, precisamente il 12, che al suo comma 2bis prevede alcune importanti innovazioni in materia di detrazioni per famigliari a carico: sancito lo stop alle detrazioni fiscali per figli a carico ai cittadini extracomunitari. Non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE e che hanno famigliari residenti all’estero. Una decisione che fa discutere.
Stop alle detrazioni fiscali per figli a carico dei cittadini extra UE
L’art 12 introduce quindi grandi novità in materia, i contribuenti extra UE con familiari residenti all’estero non potranno beneficiare di detrazioni.
L’obiettivo della normativa è limitare il beneficio fiscale alle sole famiglie di cittadini italiani o comunitari, o comunque alle famiglie di cittadini extra UE ma residenti in Italia, sbarrando così l’accesso agli sconti fiscali i per i residenti extra-UE/SEE.
Attualmente, l’art. 12 del TUIR concede le detrazioni per carichi familiari ai residenti fiscali in Italia, questo a prescindere dalla loro residenza.
Restano ferme invece le esclusioni delle detrazioni ai lavoratori stranieri non residenti in Italia, secondo quanto stabilito dall’art. 24 comma 3 del TUIR, che limita l’accesso ai benefici fiscali per queste platee di persone.
Le problematiche che solleva la questione: esempi pratici
Un cittadino inglese o moldavo che risiede in Italia ma ha famigliari all’estero non potrà più beneficiare delle detrazioni. In sostanza, le detrazioni sono oramai riservate solo a coloro che siano residenti in Italia e i cui familiari risiedono in Italia.
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Fanno eccezione i “non residenti Shumacker” che sono quei contribuenti stranieri residenti all’estero che producono almeno il 75% del loro reddito in Italia.
In queste condizioni ibride, pur non residenti, hanno una capacità contributiva equiparabile a quella di un comune cittadino italiano e mantengono pertanto diritto alle detrazioni.
Limiti alle detrazioni per extra UE: si rischia il contenzioso
Questa modifica solleva interrogativi sulla compatibilità con i trattati di doppia imposizione e, in particolare, riguardo al principio di non discriminazione sancito in materia.
Questo principio vieta la discriminazione fiscale in base alla nazionalità; tuttavia, in questo caso, dove il limite della detrazione si basa proprio su questo criterio, la questione fondamentale di fondo riguarda più che altro la disparità di trattamento.
L’Italia, infatti, ha convenzioni fiscali con diversi Paesi che tutelano il diritto dei cittadini stranieri ad un sistema fiscale equo rispetto ai cittadini italiani.
L’introduzione di questa norma rischia quindi di comportare un aumento dei contenziosi e dei ricorsi fiscali da parte delle autorità nazionali ed europee. Gli stranieri esclusi possono ricorrere ai principi di non discriminazione stabiliti nelle convenzioni dell’OCSE e dell’UE.