Per i percettori RdC “occupabili”, dal 1° settembre entra in vigore il Supporto per la formazione ed il lavoro. Si tratta, come si legge sul sito ufficiale del Ministero del lavoro, di una misura di “attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate (art. 12 del D.L. Lavoro 2023)”
Guarda qui il video completo di tutti i chiarimenti sul nuovo supporto
Come si era già detto in precedenza, dal 2023 tutti i percettori RdC avrebbero avuto diritto a sole sette ricariche, per poi entrare, appunto, sotto la tutela del Supporto per la formazione e il lavoro, a settembre.
Conosciamolo da più vicino.
Supporto per la formazione e il lavoro: chi ne usufruisce?
Rientrano sotto la tutela assistenziale del Supporto per la formazione:
Scarica la nostra app e risparmia con i bonus attivi in Italia:
- tutti i soggetti tra 18 e 59 anni, che abbiano un valore dell’ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui
- che non sono in possesso dei requisiti per ottenere l’assegno di inclusione
- che non sono considerati all’interno della scala di equivalenza di ADI.
Se, infatti, il nucleo familiare di appartenenza percepisce l’Assegno di inclusione ma non si rientra tra i soggetti della scala di equivalenza (leggi qui per più info sulla scala), si avrà diritto comunque al Supporto per la formazione. ADI e Supporto per la formazione sono pertanto cumulabili.
Gli “occupabili” devono quindi sottoscrivere un Patto per il Lavoro, previa sottoscrizione anche del “patto di attivazione digitale” con cui il beneficiario prende l’impegno di presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente e di procedere con la stipula del patto di servizio personalizzato.
Precisamente, il percorso dell’iscrizione presso i centri per l’impiego e il conseguente accompagnamento al lavoro si articola in due fasi:
- Il patto di attivazione digitale, che si sottoscrive registrandosi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL),
- il patto di servizio personalizzato, che viene sottoscritto quando, dopo aver firmato il patto di attivazione digitale, si viene convocati dal Centro per l’Impiego
La domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro potrà essere presentata dal 1° settembre 2023, quindi ad oggi non vi sono ulteriori notizie circa le modalità precise di presentazione della domanda. Vi terremo aggiornati.
Requisiti del Supporto
I requisiti economici per poter percepire il Supporto per la formazione e il lavoro sono:
- un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
- un valore del reddito familiare e del patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa inferiore a 30.000 euro (e la prima casa di valore non superiore a 150.000)
- il valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, accresciuti di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, e comunque fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. Se sono presenti persone disabili, tali massimali sono incrementati di 5.000 euro per ciascun componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
I requisiti di cittadinanza sono invece, oltre ad essere residente in Italia da almeno 5 anni di cui due continuativi:
- avere cittadinanza europea, o essere familiare di un cittadino dell’Unione con diritto di soggiorno permanente
- essere cittadino di Paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- essere titolare dello status di protezione internazionale
Ricordiamo anche che le assenze dal territorio Italiano per gravi motivi, non vengono invece calcolate ai fini del computo degli anni continuativi.
Supporto per la formazione: importi e durata
L’ importo mensile per il Supporto per la formazione è di 350 euro, per 1 anno intero, e non è rinnovabile. Il beneficio viene erogato tramite bonifico mensile dell’INPS.
Il beneficio viene inoltre revocato in tutti i casi di dichiarazioni mendaci, di mancata partecipazione presso i corsi di formazione e alle politiche di attivazione al lavoro, di mancata rendicontazione ogni 90 giorni ai servizi competenti di circa la propria partecipazione attiva ai corsi alle iniziative di accompagnamento al lavoro (di cui all’ultimo paragrafo).
Se i miei familiari hanno ADI posso percepire il Supporto per la formazione?
Possono fruire del sussidio tutti coloro che non rientrano nella scala di equivalenza di ADI (come detto sopra), e che che decidono comunque di prendere parte ai percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendovi obbligati.
Tuttavia, il Supporto per la formazione non è compatibile con il Reddito di cittadinanza né con la Pensione di cittadinanza, quindi la compatibilità sarà esclusivamente prevista per ADI a partire da Gennaio 2024.
Patto di servizio personalizzato: come funziona?
Nel patto di servizio personalizzato, il richiedente deve indicare, quale misura di attivazione al lavoro, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione.
Il richiedente può essere convocato tramite piattaforma SIISL, o con altri mezzi telefonici e di posta elettronica. Una volta stipulato il patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto riceverà offerte di lavoro, servizi di orientamento, formazione da parte di soggetti pubblici o privati che siano “accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali”.
Ma può anche essere l’interessato a individuare autonomamente i progetti di formazione. Ogni 90 giorni, il beneficiario dovrà dare conferma ai servizi competenti, “anche per via telematica” (si legge sul sito del Ministero) della partecipazione alle attività di cui sopra, o il beneficio verrà sospeso.