Verifica condizioni di svantaggio ADI. Uno degli ostacoli più grandi alla percezione del sussidio è stato fino ad ora quello della verifica delle condizioni di svantaggio per i percettori dell’assegno di inclusione.
Per diverse problematiche, che andavano dall’incomunicabilità tra sistemi alla carenza di personale oggettivamente preposto ai controlli, molti richiedenti erano rimasti senza sussidio, con domande sospese o addirittura rigettate. Ora INPS ha fornito dei chiarimenti in merito. Ecco quali.
Verifica condizioni di svantaggio ADI: chiarimenti INPS
INPS ha fatto sapere, con messaggio n. 1816/2024 che, per quanto riguarda le attestazioni : “relative all’inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei Comuni” sono proprio questi ultimi a “dover comunicare all’INPS, attraverso la piattaforma GePi, gli esiti dei controlli e delle verifiche delle certificazioni”.
I Comuni devono ottemperare a tale obbligo di comunicazione entro sessanta giorni dalla richiesta da parte di INPS. In assenza della comunicazione, opera il c.d. “silenzio assenso“, ovvero la domanda s’intende come accolta, a prescindere dall’intervento dei Comuni.
In alternativa, per quelle certificazioni diverse da quelle dei Comuni, è invece l’Amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza a dovere attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l’inserimento nel programma di cura e assistenza.
Anche per le amministrazioni vale la regola dei sessanta giorni, trascorsi i quali opera il silenzio assenso di cui sopra. A tal proposito, ricordiamo che è anche stato istituito un servizio Web finalizzato alle validazioni.
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Validazione delle certificazioni di svantaggio: il servizio per gli operatori
E’ dunque disponibile un servizio web per le validazioni delle certificazioni di svantaggio.
Sul portale, specifica INPS, “l’Amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione indicata nella domanda di ADI, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare e l’inserimento nei programmi di cura e assistenza con data
antecedente a quella di presentazione della medesima domanda di ADI”.
In questo caso, i codici fiscali da verificare, specifica INPS, sono resi disponibili dalle ASL dello stesso richiedente, e sono consultabili dagli operatori ASL “profilati per l’accesso al servizio”.
Proprio per personale ADI profilato era stato oggetto di denuncia da parte della Regione Puglia, che lamentava una mancanza di personale in tal senso. Si spera, pertanto, che la situazione sia ora stata risolta.
Esito dei controlli ed erogazioni del sussidio
L’esito del controllo, fa sapere INPS, sarà consultabile, “con i prossimi rilasci, direttamente dal cittadino nella procedura ADI”
I pagamenti verranno pertanto disposti nelle date ordinarie già comunicate in precedenza da INPS, ovvero:
- il giorno 15 del mese per i primi pagamenti
- il 27 del mese per i rinnovi
Resta ferma la possibilità di anticipo (o slittamento) di uno o due giorni, sulla base delle varie festività e dei week-end.
Il silenzio assenso ADI e le domande di aprile
A decorrere dalla mensilità di aprile 2024, inoltre, sono già stati disposti i pagamenti ADI, per avvenuto silenzio assenso, delle domande arrivate alla scadenza dei 60 giorni e per le quali non è stata data nessuna delucidazione da parte delle Amministrazioni in merito alle validazioni.