ADI e chiamata dai servizi sociali: partite le convocazioni dei servizi sociali per i percettori dell’assegno di inclusione. Come già sappiamo, i percettori, dopo aver firmato il PAD (Patto di attivazione digitale) sono infatti anche chiamati a firmare il Patto di Inclusione (se inoccupabili) o il Patto di servizio personalizzato (se occupabili).
Ecco cosa sappiamo.
ADI e chiamata dai servizi sociali: via alle convocazioni
Sono partite le convocazioni per la firma dei Patti di servizio e dei Patti di inclusione. Come già avevamo detto, dopo la firma del PAD, ed entro 120 giorni, i percettori vengono convocati dai servizi sociali per la firma del Patto di Inclusione o del Patto di servizio personalizzato.
Questa la schermata relativa all’incontro coi servizi sociali:
Il primo si rivolge a coloro che si trovano in condizioni di inoccupabilità, il secondo invece è per coloro che sono ritenuti “occupabili“. Riportiamo alcuni esempi dei soggetti che sono tenuti a firmare l’uno o l’altro.
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Esempio 1: sono un soggetto over 60, percettore di ADI. In quanto over 60, non ho obblighi di attivazione al lavoro. Questo significa che non devo firmare il Patto di servizio personalizzato, ma posso firmare il Patto di inclusione sociale. Nel mio caso, insieme a disabili e donne vittime di violenza, l’adesione al Patto di inclusione è solo su base volontaria.
Esempio 2: sono mamma di un figlio di 2 anni (quindi rientro nella categoria di coloro che hanno figli fino a 3 anni), anche io devo firmare solo il Patto di inclusione, in quanto non attivabile al lavoro. Tuttavia, a differenza dei soggetti dell’esempio 1, io devo obbligatoriamente firmare il patto di inclusione e partecipare alle attività a esso inerenti.
Esempio 3: sono mamma di un figlio di 6 anni. In questo caso, devo firmare il Patto di servizio personalizzato. Sono infatti attivabile la lavoro, (perché mio figlio ha più di 3 anni). Ai servizi sociali spetta però trovare per me delle attività compatibili con le mie condizioni di mamma di un minore. Per questo, infatti, verrà studiato per me un programma appunto “personalizzato” che mi permetta di conciliare le mie esigenze di madre con un eventuale impiego.
Esempio 4: sono padre di due figli rispettivamente di 1 anno e di 6 mesi, di cui è la care giver mia moglie. In questo caso, io sono attivabile al lavoro, ed anche io devo firmare il Patto di servizio. Mia moglie firmerà invece solo il Patto di inclusione sociale, in quanto care giver di due bambini sotto i 3 anni e non attivabile al lavoro.
Riassumendo: tutti i soggetti percettori di ADI sono tenuti a firmare o l’uno o l’altro patto. La sola differenza risiede nel fatto che mentre i percettori occupabili firmano il Patto di servizio, i percettori non occupabili firmano quello di Inclusione.
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Patto di servizio e Patto di inclusione: quali differenze?
Il Patto di inclusione sociale è volto, come descritto da INPS, ad “accompagnare il sostegno economico, con un progetto concretamente orientato alla rimozione delle cause che sono alla base della condizione di povertà”.
Sono tuttavia esclusi dalla firma del Patto di inclusione, (e possono aderire solo su base volontaria) come riportato negli esempi sopra:
- over 60
- disabili
- donne vittime di violenza.
Sono altresì esclusi dalla firma di qualsiasi patto ADI i componenti tra i 18 ed i 59 anni presenti nel nucleo percettore di ADI, che hanno però eventualmente fatto domanda per SFL. Loro risponderanno infatti alle regole previste per il Supporto per la formazione ei il lavoro.
Il Patto di servizio personalizzato, invece, si rivolge a coloro che sono in stato di occupabilità. Sono infatti occupabili i soggetti del nucleo familiare percettore che:
- non hanno più di 60 anni
- non sono affetti da disabilità
- non sono né care giver di minori di 3 anni, né care giver di soggetti disabili
- non sono donne vittime di violenza
Tra i programmi facenti parte del Patto di servizio, come specificato sul sito INPS, rientrano anche quelli relativi all’adesione a:
- servizi al lavoro;
- ai percorsi formativi del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)
Infine, per i soggetti tra i 18 ed i 59 anni facenti parte del nucleo percettore dell’assegno di inclusione, ricordiamo nuovamente, l’obbligo di firma del Patto di Servizio sussiste solo nel caso in cui questi abbiano scelto di non richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro.