ADI e Patto di attivazione digitale: è necessario sottoscriverlo? Come sappiamo, i percettori SFL devono sottoscrivere il Patto per il Lavoro e il Patto di attivazione digitale, in quanto “occupabili”. Ma cosa devono invece firmare i percettori ADI? E devono firmare necessariamente un patto oppure no? INPS ha dato chiarimenti in merito. Interpretiamoli.
ADI e Patto di attivazione digitale
INPS chiarisce che i percettori di ADI sono chiamati a sottoscrivere il Patto di attivazione digitale:
“ADI, come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), può essere richiesto in modalità telematica sul portale dell’Istituto, oppure presso i patronati e/o i Centri di Assistenza Fiscale. Il richiedente, oltre a presentare la domanda, dovrà sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), al quale si accede online, direttamente dal portale INPS, dopo aver presentato domanda di ADI”
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Come è quindi facile dedurre dai chiarimenti INPS, anche coloro che presentano domanda per l’Assegno di inclusione sono chiamati a sottoscrivere il Patto di attivazione digitale.
Specifica inoltre INPS che la sottoscrizione di tale patto è finalizzata alla “partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa”.
Discorso diverso vale per invece i componenti occupabili (coloro di età compresa tra i 18 ed i 59 anni) presenti ne nucleo che fa domanda per ADI.
Componenti occupabili con responsabilità genitoriali
I componenti in condizioni di occupabilità ma che hanno responsabilità genitoriali, saranno indirizzati ai Centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP).
Il percorso di politica attiva può prevedere anche la partecipazione a Progetti utili alla collettività (PUC).
Componenti occupabili senza responsabilità genitoriali
Gli occupabili senza responsabilità genitoriali che fanno parte di un nucleo ADI possono invece presentare domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro. ADI ed SFL sono compatibili. Facciamo un esempio.
Nucleo composto da: padre 62 enne, madre 61enne e figlio 25enne. In questo caso, il figlio, in quanto rientrante nella fascia 18-59 e in quanto non ha figli a carico, non rientra tra i soggetti che possono presentare richiesta per l’assegno di inclusione. In questo caso, il padre potrà fare domanda per il nucleo, in quanto over 60, e il figlio potrà presentare domanda per SFL (sempre se il nucleo rientra nei limiti ISEE) in quanto i due sussidi sono cumulabili.
Mentre il padre e la madre dovranno partecipare ai percorsi di politica attiva, il figlio dovrà invece sottoscrivere il Patto per il lavoro, così come previsto dalle leggi che regolamentano l’erogazione del Supporto per la formazione.