A breve, scadranno i famosi 120 giorni di tempo per presentarsi. Ma cosa accade a chi non ha ricevuto la convocazione? INPS ha inoltre dato ulteriori delucidazioni in merito alla presentazione ai servizi sociali ed al decorrere dei termini per chi non si presenta con giustificato motivo.
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ToggleADI e regola dei 120 giorni: alcuni ancora non ricevono la convocazione
Come noto, è obbligo del richiedente, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, presentarsi alla convocazione dei servizi sociali. Ma se la convocazione non avviene? Cosa fare? Sono effettivamente in tanti gli utenti che lamentano di non essere mai stati convocati.
Il problema principale è rappresentato dal fatto che alla scadenza di tali 120 giorni, chi non si presenta rischia di perdere il sussidio. E’ dunque un grave errore attendere la chiamata dei servizi sociali, che può talvolta, per ragioni a noi ancora ignote, non avvenire.
In questi casi, è dunque indispensabile che il cittadino si muova di sua spontanea volontà, attivandosi per presentarsi ai servizi sociali.
I beneficiari devono contattare i servizi sociali
E’ dunque necessario, qualora non si sia ancora stati convocati, agire attivamente e presentarsi ai servizi sociali. I beneficiari ADI devono dunque prendere al più presto i contatti con il loro Comune di residenza ed i servizi sociali, affinché si proceda all’ analisi multidimensionale del nucleo.
L’analisi multidimensionale del nucleo è un colloquio finalizzato all’inquadramento del nucleo e dei suoi membri. Nello specifico, durante l’analisi, verranno alla luce gli aspetti di occupabilità dei membri (se ve ne sono di occupabili) ed altri aspetti relativi agli eventuali percorsi di inserimento sociale che alcuni membri della famiglia devono seguire.
Al termine del colloquio multidimensionale, gli esiti possibili sono 3:
- nessun membro del nucleo risulta occupabile: di conseguenza, nessuno andrà verso i centri per l’impiego, ma saranno tutti affidati ai servizi sociali;
- alcuni membri risultano occupabili: i membri occupabili vengono affidati ai centri per l’impiego, per sottoscrivere il patto di servizio personalizzato; quelli non occupabili vengono invece affidati ai servizi sociali;
- tutti i membri risultano occupabili: i membri dovranno tutti recarsi ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.
Ricordiamo, inoltre, che le persone non occupabili in condizioni di svantaggio sono:
- persone con disturbi mentali in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33
del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici): - persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica,
psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza
domiciliari integrate; - persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da
alcool o da gioco, e inserite in programmi di riabilitazione; - persone vittime di tratta
- persone inserite in programmi antiviolenza (ad esempio, che si trovano in strutture protette)
- altri soggetti con particolari situazioni di svantaggio, valutate caso per caso.