Amministratore di sostegno: cosa fa questa figura e quando è necessario averne uno?
L’istituto è disciplinato dall’art. 404 del codice civile, e la figura è presente nel nostro ordinamento dal 9 gennaio 2004, a tutela delle persone non capaci di intendere e di volere. Compito dell’amministratore di sostegno è quello di limitare la loro capacità di agire (ovvero di compiere atti dispostivi della loro sfera patrimoniale, che ne comporterebbero una diminuzione) ed arginare gli eventuali danni.
In particolar modo, la figura trova oggi largo impiego tra quei soggetti con:
- menomazioni fisiche
- menomazioni psichiche
- in generale persone che per un’ampia varietà di motivi si trovano nella condizione di non saper compiere atti giuridicamente rilevanti
Chi è l’amministratore di sostegno?
L’amministratore di sostegno è un rappresentante: si occupa infatti di rappresentare la persona affetta da menomazione, agendo in nome e per suo conto. Può anche trattarsi di uno stato di menomazione transitoria, (si pensi ad esempio a una alterazione psichica dovuta a malattia).
Chi versa in uno stato di fragilità, mentale o fisica che sia, e non è in grado di provvedere a sé stesso, deve essere affidato a un amministratore di sostegno che lo rappresenterà onde evitare il compimento di atti patrimoniali per lui dannosi.
Si tratta di una assistenza volta ai soli atti dispositivi del patrimonio, peraltro non è nemmeno detto che siano tutti: il beneficiario infatti conserverà la sua piena capacità di agire in tutti quei casi in cui non sia prevista la presenza necessaria di un amministratore di sostegno. E’ infatti il giudice tutelare che, valutata la situazione specifica, stabilisce in che misura e quando l’amministratore debba intervenire, ben potendo decidere di lasciare libero l’amministrato quando si tratti di spese di modico importo.
Scarica la nostra app e risparmia con i bonus attivi in Italia:
Ad esempio: una persona molto anziana potrebbe benissimo essere lasciata libera di provvedere alle spese quotidiane di modico importo per la casa e il suo sostentamento, ma potrebbe, allo stesso tempo, essere sottoposta alla restrizione dell’amministratore di sostegno se deve ad esempio effettuare un versamento di denaro a terzi.
Chi può chiedere la nomina di un amministratore di sostegno?
Chi viene affidato a un amministratore di sostegno viene detto “interdetto”. I suoi atti, se non autorizzati dall’amministratore, non hanno alcuna valenza giuridica. Per cui, per tornare all’esempio di prima, l’assegno staccato dall’anziana signora affidata ad un amministratore non avrà alcuna valenza e toccherà, qualora fosse stato già riscosso, restituire quanto percepito.
A poter chiedere la nomina di un amministratore di sostegno, secondo l’art. 417 del codice civile sono:
- Il coniuge o la convivente in maniera stabile con l’interdetto
- I parenti entro il quarto grado;
- tutti gli affini entro il secondo grado;
- Il tutore o il curatore del beneficiario;
- Il pubblico ministero.
E’ talvolta previsto che possa essere lo stesso beneficiario a chiedere per sé la nomina di un amministratore di sostegno. E’ questo il caso in cui qualcuno, in vista di una sua probabile incapacità, disponga ancor prima che tale incapacità sopravvenga di volere essere un giorno affidato a un amministratore di sostegno.
In tal caso, l’amministratore andrà designato con atto pubblico o scrittura privata tra l’amministrato e l’amministratore.
Atti di straordinaria e ordinaria amministrazione
Posto che, come detto poc’anzi, il giudice tutelare può elencare una serie di atti che l’interdetto può continuare a compiere da solo senza l’intervento dell’amministratore, vi sono:
- atti di ordinaria amministrazione: che sono quegli atti che o l’interdetto può compiere da solo, o per i quali è necessario il controllo e l’approvazione dell’amministratore. Sono atti di ordinaria amministrazione, per esempio, gli atti di acquisto di beni mobili o comunque tutti gli atti di non modico valore;
- atti di straordinaria amministrazione: sono tutti quegli atti di una certa importanza (ad es. l’acquisto o la vendita di un immobile). In questi casi, non basta l’autorizzazione dell’amministratore, ma è necessario che l’atto in questione passi sotto il controllo del Giudice tutelare, che stabilirà sé autorizzare o meno l’atto in questione.
Chi paga l’amministratore di sostegno?
L’amministratore di sostegno è un incarico gratuito. Quindi a domanda “chi paga l’amministratore di sostegno?” la risposta è “nessuno”.
Al massimo, il giudice, può, “considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità“.
L’indennità viene spesso corrisposta quando si tratti di un soggetto esterno alla famiglia, nella misura di poche migliaia di euro l’anno, che l’amministratore preleva direttamente dal conto dell’amministrato, su autorizzazione del giudice.