Quale è il rapporto tra assegno di inclusione e dimissioni? L’assegno di inclusione presenta delle particolari condizioni per essere percepito, e anche delle preclusioni che fanno sì che in alcune circostanze il richiedente potrebbe non percepirlo.
Oltre ai requisiti relativi al patrimonio immobiliare e mobiliare, abbiamo anche quelli relativi alla condizione lavorativa.
In alcuni particolari casi, infatti, alcuni particolari mutamenti relativi alla condizione lavorativa posso precludere l’accesso al sussidio. Si tratta, nello specifico, delle dimissioni volontarie.
Assegno di inclusione e dimissioni volontarie: cosa sono
Si parla di dimissioni volontarie quando il lavoratore di sua spontanea volontà abbandona il posto di lavoro. Si differenzia dunque dal licenziamento perché in questo caso è il lavoratore a decidere di lasciare il posto di lavoro.
La scelta di dimettersi, a differenza del licenziamento, non deve essere motivata: il lavoratore, in qualunque momento, può presentare le sue dimissioni senza addurne le cause.
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Tuttavia, esistono anche le dimissioni per giusta causa, ovvero quelle dimissioni presentate per gravi motivi che non consentono la continuazione del rapporto lavorativo, come ad esempio molestie sessuali, mobbing, mancata corresponsione dello stipendio.
Le disposizioni in materia assegno di inclusione e dimissioni, precisano che: “Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all’articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonche’ la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.”
Nel caso di dimissioni per giusta causa, quindi, si ha comunque diritto all’assegno.
Vediamo ora come dare le dimissioni volontarie.
Assegno di inclusione e dimissioni: come presentarle
Le procedure sono semplici, alternativamente il lavoratore può scegliere di:
- inviare il nuovo modulo in autonomia tramite il portale del Ministero del Lavoro a cui è possibile accedere tramite SPID o CIE. Recuperando il form online per le dimissioni, non resterà che recuperare tutte le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere. Per i rapporti instaurati prima del 2008, Per i rapporti instaurati precedentemente al 2008, invece, il lavoratore dovrà indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e i dati del datore.
- rivolgersi a un soggetto abilitato, come un patronato, un organizzazione sindacale, un ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, etc che procederà a compilare il moduli ed i relativi dati e inoltrarli al Ministero del Lavoro.
Salve. Vorrei sapere, se sono passati 24 mesi dalle dimissioni volontarie e non si è trovato altro impiego e si è invalidi all’80% ,si può accedere all’Adi? O chi si dimette perché quel dato lavoro non lo sopporta più, deve morire di fame?