Presupposto indefettibile per percepire l’assegno di inclusione è la residenza in Italia da almeno 5 anni. Ma attenzione, residenza e cittadinanza non coincidono, e vanno considerate in maniera separata. Anche l’assenza di condanne penali negli ultimi 10 anni è un presupposto per poter percepire l’assegno, ma non tutte le condanne penali comportano l’impossibilità di poterlo percepire.
Vediamo quindi insieme questi due requisiti in modo approfondito.
Assegno di inclusione: residenza e cittadinanza
Innanzitutto, è opportuno fare un distinguo tra residenza e cittadinanza. La cittadinanza, giuridicamente parlando, è quel “vincolo di appartenenza a uno stato (o anche al comune), richiesto e documentato per il godimento di diritti e l’assoggettamento a particolari oneri”.
Si distingue dalla cittadinanza, invece, la residenza, che invece è “il luogo in cui una persona ha la dimora abituale”.
Logicamente, una persona può non essere cittadino italiano ma avere la propria residenza in Italia. Per ottenere l’ADI, è necessario semplicemente avere la propria residenza in Italia da almeno 5 anni ed avere almeno cittadinanza europea o un permesso di soggiorno.
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Nello specifico, le disposizioni in materia dicono che: può percepire ADI, oltre al cittadino italiano, qualsiasi “cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.
E ancora: “ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo; 3) residente in Italia. Tale requisito e’ esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4″.
La cittadinanza Europea si acquisisce automaticamente nel caso di nascita in uno degli Stati membri. Se invece sei un membro extra UE, la cittadinanza europea si ottiene dopo 4 anni di residenza legale in uno Stato membro dell’UE.
Per ottenere ADI, dunque, in sintesi, è necessario:
- essere cittadino italiano o dell’UE, o avere permesso di soggiorno, o essere sotto protezione internazionale;
- risiedere in Italia da almeno 5 anni.
Ma cosa si intende per “protezione internazionale”, e come si ottiene il permesso di soggiorno?
Protezione internazionale e permesso di soggiorno: come ottenerli
La protezione internazionale è riconosciuta a chiunque nel suo Paese non possa esercitare le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
È possibile presentare richiesta di protezione internazionale recandosi all’Ufficio di Polizia di Frontiera al momento dell’ingresso nel Territorio nazionale o presso l’Ufficio della Questura competente.
Il permesso di soggiorno, invece, si ottiene quando:
- si è in possesso di un visto d’ingresso;
- si compie un ingresso regolare, in base ai requisiti e condizioni generali di legge;
- si presenta richiesta di permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso.
Passiamo ora alle condanne penali.
Assegno di inclusione e condanne penali: reati che l’impossibilità di percepirlo
Un altro presupposto,per poter accedere al sussidio, è il non aver ricevuto condanne penali negli ultimi 10 anni. Inoltre, non bisogna essere stati sottoposti a misure cautelari.
Ma quali tipi di reati comportano l’impossibilità di ottenere l’assegno di inclusione? E’ necessario fare un raffronto con RdC, poichè in tal caso, adesso, le cose sembrano essere mutate.
Se con RdC i soli reati che comportavano la impossibilità di fruire del beneficio erano i soli reati c.d. di tipo “ostativo“, ovvero quei reati di una certa gravità per i quali non è possibile optare per la sospensione della pena o fruire dei benefici carcerari, non lo stesso può dirsi per l’assegno di inclusione, ove nella disposizione in merito, infatti, viene menzionato anche l’art. 444 del Codice di procedura penale.
Si tratta dell’istituto del patteggiamento, e tale norma si rende applicabile solo in quei casi in cui la pena non superi i 5 anni. Viene da sé, quindi, che vanno a essere ricompresi nel novero di reati che escludono dall’ADI anche quei reati “minori” per i quali il cittadino ha avuto la possibilità di patteggiare, e per i quali fino ad oggi era ancora possibile percepire il reddito di cittadinanza.
Infatti, secondo le nuove disposizioni, deve sussistere: “la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta”.
Chiunque quindi abbia patteggiato e sulla base di tale patteggiamento abbia ricevuto una qualsiasi sentenza di condanna, non potrà fruire del beneficio, se tale sentenza è stata emessa nei 10 anni precedenti la richiesta.
Avrei bisogno di aiuto, mio figlio il 28 a percepito l’assegno di inclusione. Ma purtroppo a smarrito la card, mio figlio adesso si trova in carcere io che sono la mamma posso averla. Aspetto vostra risposta grazie.
Ridicoli come l intero codice penale e civile e come i giudici.