Quale è il rapporto tra assegno di inclusione e nucleo famigliare e quale quello con la residenza? E in caso di coniugi separati in casa, il nucleo famigliare è ancora un tutt’uno o ogni coniuge forma un reddito a sè?
L’assegno di inclusione si prepara a sostituire il Reddito di cittadinanza a breve. Sono tante le domande che ora si pongono i nostri utenti. Vediamo insieme di trovare una risposta.
Assegno di inclusione e nucleo famigliare
L’ADI viene erogato a quei nuclei famigliari che rispettino i requisiti, e il cui ISEE non superi 9360 euro. L’ISEE viene calcolato sulla base dei redditi dei vari componenti del nucleo famigliare. Ma cosa si intende per componenti del nucleo? Secondo le disposizioni di legge, componenti del nucleo ai fini ISEE sono: “i soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU”. Così specifica l’art. 3 del DCPM 159/2013.
Per “famiglia anagrafica” si intende l’insieme di persone risultanti dallo stato di famiglia che abbiano un vincolo affettivo, di tutela, di parentela, matrimoniale o adozione e conviventi nella stessa dimora. E’ lo stesso Decreto Lavoro a fare riferimento a tale disposizione relativamente al riconoscimento dell’Assegno di inclusione.
Quanto ai coniugi separati, si legge: “I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a rimanere nella stessa abitazione”.
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Inoltre, i componenti del nucleo “continuano a farne parte (ndr. del nucleo ai fini ISEE) anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione”.
Ricordiamo che qualsiasi variazione del proprio ISEE va tempestivamente comunicata, pena al revoca del beneficio e l’eventuale restituzione delle somme non dovute.
Questi i rapporti, dunque, tra assegno di inclusione e nucleo famigliare.
ADI e altri criteri di residenza: cittadinanza europea e permesso di soggiorno
Quanto al criterio della cittadinanza, della residenza e soggiorno, nel richiedente devono sussistere cumulativamente questi presupposti:
- Cittadino dell’Unione europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al Decreto legislativo 19 novembre 2007 numero 251;
- Al momento della presentazione della domanda, residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
- Residenza in Italia per tutta la durata del sussidio, che si considererà revocato nel caso di trasferimento verso altri Paesi.
Questi, in sostanza, i criteri utilizzati per definire il nucleo e la residenza, presupposti indefettibili ai fini del riconoscimento del beneficio.
DOMANDA:posso ricevere assegno d’inclusione se SONO RESIDENTENELLO STESSO N.CIVICO OVVIAMENTE con stato famiglia separato e abito assieme la fidanzata NELLO STESSO N.CIVICO(di mio cugino DI SECONDO GRADOdefunto)con un figlio mio cugino di parentela quarto grado)