L’assegno di mantenimento al coniuge e l’assegno di mantenimento ai figli sono due forme di obbligazioni economiche che sorgono in capo al coniuge più forte economicamente.
Si tratta di due obbligazioni molto diverse, dato che la prima è riservata ai figli, l’altra al coniuge e sussiste solo in determinati casi.
Assegno di mantenimento al coniuge
Questo tipo di assegno si basa sul dovere di assistenza coniugale previsto dall’art. 156 del Codice Civile. Anche se la separazione sospende gli obblighi coniugali, resta fermo il dovere di assistenza e rispetto reciproco.
Spesso viene riconosciuto alla moglie quando non ha un lavoro o percepisce un reddito molto inferiore rispetto al marito. L’assegno al coniuge in questo caso ha come fine ultimo quello (previsto dalla legge) di mantenere lo stesso tenore di vita che la moglie aveva prima del divorzio.
Ovviamente, potrebbe anche essere corrisposto dalla moglie al marito, qualora la parte economicamente più forte fosse lei.
Come richiedere l’assegno al coniuge?
L’assegno di mantenimento deve essere richiesto da uno dei coniugi e non può essere disposto d’ufficio. Il richiedente non deve disporre di un reddito adeguato.
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Inoltre, non deve esserci un addebito della separazione a suo carico (cioè la responsabilità della rottura del matrimonio).
Assegno di mantenimento per i figli
L’assegno destinato ai figli invece è a carico del genitore con cui i figli non convivono stabilmente, e se i figli sono maggiorenni può essere versato direttamente a loro.
Dato che “entrambi i genitori hanno l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie capacità economiche (art. 316 bis c.c.)”, tale obbligo non si estingue con la maggiore età, ma prosegue finché il figlio non raggiunge l’indipendenza economica.
Mentre l’assegno ai figli va corrisposto fino a che i figli non raggiungono l’indipendenza economica, quello al coniuge può essere interrotto al verificarsi di determinate condizioni. Vediamo quali.
Revoca assegno al coniuge
I motivi principali per la revisione o cessazione sono:
- un reddito adeguato raggiunto dal coniuge che percepiva l’assegno divorzile;
- una nuova convivenza stabile dell’ex coniuge che comporta un’assistenza materiale da parte del nuovo partner;
In questi casi, l’assegno va incontro ad un ricalcolo o alla sua cessazione. Diverso discorso vale per i figli.
Revoca assegno di mantenimento ai figli
Per quanto riguarda i figli, invece, l’aumento delle esigenze con la crescita può giustificare un aumento dell’assegno, e quindi una revisione, anche in assenza di un incremento reddituale dell’altro genitore, purché rientri nelle sue possibilità.
Non è invece possibile revocarlo, fintanto che non saranno economicamente indipendenti.
Come chiedere la revisione dell’assegno
La revisione non è automatica: va richiesta al tribunale, presentando prove oggettive del cambiamento delle condizioni economiche proprie o dell’altro coniuge.
- indagini per verificare la reale situazione economica dei coniugi.
- indagini patrimoniali;
- indagini su redditi non dichiarati
- verifiche su eventuali nuove convivenze
Alla fine dell’attività, l’investigatore compila una relazione tecnica valida in tribunale, utile per supportare la richiesta di revisione o revoca dell’assegno.