Dopo oltre un anno di applicazione dell’Assegno di Inclusione (ADI), restano ancora dubbi diffusi tra i cittadini, soprattutto in merito ai criteri di calcolo dell’importo spettante. Uno dei quesiti più ricorrenti riguarda la possibilità di ricevere solo una parte dell’assegno, in particolare la quota destinata a coprire il canone di locazione per chi vive in affitto.
Il recente innalzamento della soglia di reddito per l’accesso all’ADI, fissata a 10.140 euro annui per i nuclei familiari in locazione, ha contribuito a generare confusione: molti si domandano se questo valore influisca anche sul calcolo dell’importo mensile. La risposta, come vedremo, è no. Ed è proprio da questa distinzione che dipende la possibilità, in alcuni casi, di ricevere esclusivamente la quota affitto.
È possibile ricevere solo la quota affitto dell’Assegno di Inclusione?
Sì, è possibile ricevere esclusivamente la quota affitto dell’Assegno di Inclusione, tecnicamente chiamata Quota B, anche in assenza dell’integrazione al reddito (Quota A). Questa possibilità riguarda specificamente i nuclei familiari in affitto il cui reddito familiare annuo supera i 6.500 euro, ma resta inferiore alla soglia massima di accesso di 10.140 euro.
In questi casi, il nucleo non ha diritto all’integrazione al reddito, ma mantiene il diritto a ricevere un contributo proporzionale al canone di locazione, purché sia in possesso di un contratto regolarmente registrato e abbia compilato correttamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Qual’è la differenza tra soglia di accesso e soglia di calcolo dell’ADI?
Uno dei punti più critici per chi presenta domanda per l’Assegno di Inclusione riguarda la differenza tra la soglia di accesso al beneficio e la soglia usata per calcolare l’importo effettivo dell’assegno.
Ecco come distinguere i due concetti:
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- la soglia di accesso è il limite di reddito annuo che determina se un nucleo familiare ha diritto a fare domanda per l’ADI;
- la soglia per il calcolo dell’importo serve a stabilire quanto spetta mensilmente al beneficiario e si basa su un valore più basso.
Soglie di accesso aggiornate al 2025
Secondo quanto stabilito dal messaggio INPS n. 595 del 17 febbraio 2025, le soglie di reddito per l’accesso all’Assegno di Inclusione sono le seguenti:
- 10.140 euro annui per i nuclei familiari che vivono in affitto;
- 6.500 euro annui per i nuclei che non sostengono spese per l’affitto.
Tuttavia, una volta verificato che il reddito familiare rientri in questi limiti, il calcolo dell’importo mensile spettante avviene sulla base della soglia standard di 6.500 euro annui, oppure 8.190 euro per nuclei composti interamente da persone con disabilità grave o anziani over 67.
Come si calcola l’importo dell’Assegno di Inclusione?
L’Assegno di Inclusione si compone di due quote distinte, che vengono sommate per determinare l’importo totale mensile:
Quota A – Integrazione al reddito familiare
- si parte da una soglia annua di 6.500 euro (oppure 8.190 euro in casi specifici);
- tale soglia viene moltiplicata per la scala di equivalenza, che tiene conto del numero di componenti del nucleo e delle loro condizioni (es. disabilità, minori, anziani);
- l’importo spettante è pari alla differenza tra questo valore teorico e il reddito familiare reale;
- se il reddito familiare è pari o superiore alla soglia di riferimento, questa quota non viene riconosciuta.
Quota B – Integrazione per il canone di locazione
- è riservata ai nuclei che vivono in affitto;
- prevede un importo massimo di 3.640 euro annui;
- è calcolata in base al canone di locazione dichiarato nella DSU, entro il limite massimo previsto.
In sintesi, se il reddito familiare è superiore alla soglia di 6.500 euro, la Quota A viene azzerata, ma la Quota B può comunque essere erogata.
In quali casi si riceve solo la quota affitto?
Ricevere solo la quota affitto dell’ADI è possibile quando:
- il nucleo familiare ha un reddito annuo superiore a 6.500 euro, ma inferiore a 10.140 euro;
- vive in un’abitazione in affitto regolarmente registrato;
- presenta una DSU valida con l’indicazione del canone di locazione;
- soddisfa tutti gli altri requisiti di legge (residenza, cittadinanza, patrimonio, ecc.).
In questa situazione, la Quota A non viene riconosciuta, ma si ha comunque diritto a una quota proporzionale dell’importo destinato all’affitto.
Ricevere solo la quota affitto ADI è possibile
La possibilità di accedere unicamente alla quota affitto dell’Assegno di Inclusione è una casistica importante per molte famiglie che, pur non versando in condizioni di povertà assoluta, sostengono comunque spese rilevanti per l’abitazione. Conoscere questa possibilità permette di non escludersi dall’ADI solo perché si è oltre i 6.500 euro annui di reddito, e al tempo stesso di non nutrire aspettative irrealistiche sull’importo mensile che verrà effettivamente erogato.