Assegno unico e residenza estera: perdo l’assegno se mi trasferisco all’estero? E’ una domanda che spesso è balenata in mente ai percettori AUU, soprattutto a quelli costretti a trasferimenti all’estero per, ad esempio, motivi di lavoro. Ecco cosa dice la legge.
Assegno unico e residenza estera: cosa succede se mi trasferisco?
A stabilire se si ha ancora diritto o meno all’AUU trasferendosi all’estero è il criterio del domicilio fiscale: se il domicilio fiscale è in Italia, il soggetto residente all’estero può comunque continuare a usufruire dell’assegno unico.
Il domicilio fiscale è diverso dalla residenza: per farla breve, mentre la residenza indica il luogo principale dove il cittadino svolge la sua vita privata, in veste appunto di privato cittadino, il domicilio fiscale è il luogo in cui egli ha fatto la sede principale dei suoi affari come professionista.
Facciamo un esempio: un imprenditore che vive in Italia ma ha come domicilio fiscale la Germania, poiché possiede una ditta di imballaggi a Berlino. In questo caso, il domicilio fiscale sarà la Germania. Nessun problema, perché la sua residenza è comunque in Italia: vive in Italia ma lavora all’estero. Questo non rappresenta un problema per percepire l’AUU.
Viceversa, una persona che trasferisce la sua residenza in Germania ma mantiene in Italia la sua attività lavorativa, (e quindi il domicilio fiscale) dovrebbe poter continuare a fruire dell’AUU. Vive all’estero ma lavora in Italia. Il domicilio fiscale è in Italia, quindi non perde l’AUU.
Discorso diverso è se la persona si trasferisce all’estero e lì fonda la sede dei suoi affari: in quel caso, domicilio fiscale e residenza coincidono con lo stato estero in cui si trasferisce, quindi di conseguenza si perde il diritto all’AUU
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AUU e figli residenti all’estero
Fino ad ora abbiamo parlato del genitore che sia residente/domiciliato all’estero. Ma che dire, invece, quando sono i figli trovarsi fuori dall’Italia?
I figli residenti all’estero non fanno ISEE col genitore in Italia, di conseguenza non hanno diritto all’assegno unico.
Una questione dibattuta
Tuttavia, quella dell’esclusione dell’AUU del cittadino che si trovi all’estero rappresenta un elemento di dibattito da diversi anni, dibattito che tutt’ora è in corso.
Infatti, ai sensi dell’art l’art. 7 del Regolamento 883/UE/2004, “le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri non possono essere soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice“
In sostanza, all’interno dell’UE non dovrebbero esservi limitazioni, e un cittadino che si sposta all’interno degli Stati UE dovrebbe avere diritto alle stesse agevolazioni che gli spettano nel Paese di provenienza.
Tuttavia, INPS ha replicato a tale osservazione, chiarendo: “La valutazione in merito alla eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico e, pertanto, la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE”.
Almeno per il momento, dunque, non è possibile percepire l’Assegno Unico per coloro che per le loro ragioni si trasferiscano in un Paese estero, quand’anche esso fosse comunque all’interno dell’UE.