Nuove regole in arrivo per l’assenza per Covid docenti: per l’anno scolastico 2024/2025, i docenti e il personale ATA che dovessero risultare positivi al Covid-19 potranno beneficiare di un’importante tutela: l’assenza per malattia causata dal virus sarà equiparata al periodo di ricovero ospedaliero. Questo significa che, per il personale scolastico contagiato, non ci sarà alcun impatto negativo sul cedolino e l’assenza non verrà conteggiata ai fini del periodo di comporto.
Cosa prevede la normativa per i docenti assenti per Covid?
In base all’articolo 87, comma 1, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, la malattia per Covid-19 di docenti e personale ATA, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, compresi i docenti supplenti nominati per brevi periodi, viene trattata in modo particolare. Il testo di legge, infatti, prevede che l’assenza per Covid-19 sia giustificata e non comporti alcuna trattenuta o penalizzazione sullo stipendio. Questo vale anche per il personale che, per motivi di servizio, non è stato confermato dopo il periodo di supplenza.
Nonostante la fine dello stato di emergenza dichiarata con il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, questa misura resta tuttora in vigore, garantendo una copertura economica totale per i dipendenti della scuola affetti da Covid-19.
Quali sono le garanzie in caso di Covid per i docenti?
La disposizione normativa di cui all’art. 87, comma 1, specifica che il periodo di assenza dovuto a positività al Covid-19 è trattato, per quanto riguarda la retribuzione, come un ricovero ospedaliero. Questo significa che, oltre alla piena copertura economica, l’assenza non viene considerata nel conteggio dei giorni di malattia ordinari che, in altre circostanze, potrebbero portare a trattenute salariali o alla necessità di richiedere ferie per evitarle.
La Funzione Pubblica conferma validità della norma Covid docenti
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ribadito che la normativa relativa all’assenza per malattia da Covid-19, prevista dall’art. 87 del Decreto Legge 18/2020, è ancora pienamente valida. Non essendo stata abrogata o modificata da successivi decreti o leggi, questa tutela resta applicabile anche nell’anno scolastico 2024/2025 per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, inclusi docenti e personale ATA.
In sostanza, il periodo di malattia riconosciuto per infezione da Covid-19 continuerà a essere equiparato a un ricovero ospedaliero anche per il prossimo anno scolastico, garantendo così la massima tranquillità economica e professionale ai dipendenti della scuola.
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Visita fiscale: cosa cambia per i docenti con Covid-19?
Sebbene l’assenza per Covid-19 sia equiparata al ricovero ospedaliero sotto il profilo della retribuzione e del conteggio dei giorni di malattia, non vi è la stessa equiparazione per quanto riguarda le visite fiscali. I docenti e il personale ATA assenti per Covid-19, infatti, sono comunque soggetti al rispetto delle fasce orarie di reperibilità previste per le visite fiscali, esattamente come per qualsiasi altra malattia non ospedaliera. Le fasce orarie durante le quali il personale scolastico deve essere reperibile per la visita fiscale sono le seguenti:
- mattina: dalle 10:00 alle 12:00;
- pomeriggio: dalle 17:00 alle 19:00.
Pertanto, anche chi è assente per positività al Covid-19 deve attenersi a queste regole e garantire la propria reperibilità nelle fasce indicate.
L’anno scolastico 2024/2025 porta con sé la conferma di una misura fondamentale per i docenti e il personale ATA che dovessero risultare positivi al Covid-19. L’assenza per malattia causata dal virus continuerà a essere equiparata al ricovero ospedaliero, garantendo la piena copertura salariale e non incidendo sul periodo di comporto. Tuttavia, la normativa mantiene l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per la visita fiscale, sottolineando che, nonostante l’equiparazione economica, non tutte le regole ospedaliere si applicano in questo caso.