Bonus asilo nido 2026: importi, requisiti e come fare domanda sul sito INPS

Redazione

6 Agosto 2026

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L’INPS ha ufficialmente aperto il servizio per la presentazione delle domande del Bonus asilo nido 2026, come comunicato nel messaggio n. 1136 del 31 marzo 2026. Anche per quest’anno, il contributo sostiene le famiglie con bambini fino a tre anni di età, aiutandole nel pagamento delle rette dei nidi o nei casi di assistenza domiciliare. Ecco tutto quello che devi sapere in breve.

Bonus asilo nido, le novità del 2026

Con l’attivazione del servizio per richiedere il bonus nido, riparte anche quest’anno una delle principali prestazioni dedicate alle famiglie con figli piccoli. Tra le novità, dal 2026 il bonus resterà valido fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni. Senza la necessità di rinnovare la richiesta ogni anno.

Chi richiede il bonus, però, dovrà selezionare per ogni anno le mensilità per cui intende ricevere il contributo e caricare le ricevute di pagamento entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello delle mensilità richieste. Per l’invio, è inoltre necessario che la domanda sia presentata dal genitore che paga la retta, e che siano indicate con precisione le mensilità di riferimento.

Contributi anche per chi non può frequentare il nido

Il bonus è riconosciuto anche ai genitori di bambini affetti da gravi patologie croniche che impediscono la frequenza al nido. In questi casi, il contributo serve a coprire forme di supporto presso la propria abitazione, sempre che la domanda sia presentata dal genitore convivente e residente con il minore.

Importi e ISEE familiare: fino a 3.600 euro l’anno

L’importo del Bonus nido 2026 varia in base allISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, con un contributo che può arrivare fino a 3.600 euro annui. L’erogazione è inoltre coordinata con l’Assegno Unico e Universale (AUU), per evitare sovrapposizioni e rendere più equilibrato il sostegno economico alle famiglie.

In base a quanto indicato nell’apposita circolare INPS numero 29 del 27-03-2026, gli importi riconosciuti vengono definiti in relazione alla data di nascita del minore e al valore dell’ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione, calcolato al netto dell’Assegno Unico Universale. Le soglie e le cifre spettanti sono le seguenti.


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Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 in poi:

  • 3.600 euro complessivi, erogati in undici mensilità (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) quando l’ISEE è pari o inferiore a 40.000 euro
  • 1.500 euro complessivi, erogati in undici mensilità (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) quando l’ISEE supera i 40.000 euro oppure in assenza di ISEE.

Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024:

  • 3.000 euro complessivi, erogati in undici mensilità (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con ISEE fino a 25.000,99 euro
  • 2.500 euro complessivi, erogati in undici mensilità (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro
  • 1.500 euro complessivi, erogati in undici mensilità (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE superiore a 40.000 euro oppure in assenza di ISEE.

In tutti i casi in cui l’ISEE, pur presente e valido, presenti omissioni o difformità nei dati sul patrimonio mobiliare e/o nei redditi autodichiarati, oppure emergano incongruenze tra quanto indicato nella DSU e le informazioni in possesso dell’INPS o di altre amministrazioni pubbliche, il contributo viene comunque erogato nella misura minima, ossia quella prevista per la situazione di ISEE assente.

Requisiti per il genitore richiedente

Per ottenere il bonus, in base a quanto definito nella circolare INPS aggiornata al 27 marzo 2026, il genitore richiedente deve:

  • Essere genitore di un minore con età inferiore a 3 anni.
  • Avere cittadinanza italiana, oppure di altro Stato UE, oppure, se extra UE, essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  • Essere residente in Italia.

Se il genitore è cittadino extra UE, sono ammessi anche i seguenti permessi con validità almeno semestrale:

  • Carta blu UE per “lavoratori altamente qualificati”
  • Permesso di soggiorno per lavoro autonomo (di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 286/1998).

Soggetti legittimati a presentare domanda


I soggetti che possono presentare domanda per il bambino sono:

  • Il genitore maggiorenne
  • Nel caso di genitore minorenne o incapace, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale o il tutore, con requisiti in capo al genitore del bambino.
  • L’affidatario, in caso di affidamento temporaneo o preadottivo, con indicazione degli estremi del provvedimento di affidamento

Come fare domanda e quali strutture sono ammesse

La procedura per l’invio della domanda è interamente digitale. Le famiglie possono presentare domanda:

  • Direttamente sul portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS
  • Oppure attraverso un patronato che offrirà assistenza nella compilazione.

Quanto alle strutture ammesse per il contributo, il bonus spetta solo se il bambino frequenta una struttura abilitata a offrire servizi educativi per la fascia 0–3 anni, tra cui:

  • Nidi e micronidi
  • Sezioni primavera
  • Spazi gioco
  • Servizi educativi domiciliari.

Per garantire la massima tutela, l’INPS verifica sempre che la struttura indicata nella domanda sia ufficialmente accreditata, consultando registri regionali o comunali. Per questo motivo, in caso di strutture non abilitate, il contributo non può essere concesso.

I genitori dovranno quindi richiedere alla struttura i riferimenti precisi della sua abilitazione, da indicare nella domanda: non si tratta di un dettaglio marginale, ma di un particolare essenziale che accelera i controlli e riduce i tempi di lavorazione della domanda da parte dell’Istituto.

Come ottenere il massimo dal bonus nido

Per evitare ritardi o rigetti della domanda, conviene sempre:

  • Controllare che la struttura sia riconosciuta dalla tua Regione o Comune
  • Conservare tutte le ricevute delle rette pagate
  • Inviare i documenti di spesa entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello delle mensilità richieste.