Bonus gasolio autotrasporto 2026: quando fare domanda, requisiti e calcolo del credito

Redazione

8 Settembre 2026

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Il caro carburante continua a pesare sui conti delle aziende di trasporto, ma per molte imprese è in arrivo un aiuto concreto. Con il bonus gasolio autotrasporto 2026 è infatti possibile recuperare parte dei maggiori costi sostenuti per il diesel attraverso un credito d’imposta, a condizione di rispettare requisiti e scadenze previste. L’istanza andrà inviata online, attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro le ore 23:59 del 15 settembre 2026.

La misura punta a compensare, almeno in parte, l’aumento del costo del carburante sostenuto dalle aziende che operano nel trasporto professionale su strada. Si tratta di un contributo riconosciuto come credito d’imposta e può arrivare fino al 70% della maggiore spesa per il gasolio registrata da marzo ad agosto 2026, confrontata con il prezzo medio rilevato nel febbraio dello stesso anno. Ecco qui sotto tutti i dettagli da conoscere.

Bonus gasolio autotrasporto 2026, risorse e platea dei beneficiari

Per il bonus carburante destinato all’autotrasporto sono stati stanziati 386,2 milioni di euro. Le risorse non funzionano però secondo una logica “a esaurimento” legata all’ordine cronologico di invio: qualora le richieste ammissibili superino il budget disponibile, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ridurrà proporzionalmente gli importi riconoscibili alle singole imprese.

Il riferimento operativo è il decreto direttoriale MIT n. 301 del 28 agosto 2026, che disciplina destinatari, modalità di domanda, calcolo dell’aiuto, concessione, utilizzo fiscale e verifiche successive. Possono accedere all’agevolazione le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono professionalmente attività di trasporto su strada. In particolare, rientrano nell’ambito della misura:

  • Le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, con veicoli di categoria N, massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate ed alimentazione diesel.
  • Le imprese che effettuano trasporto di persone con veicoli delle categorie M2 e M3.
  • Le aziende attive nel noleggio di autobus con conducente.

Per i mezzi utilizzati, è richiesto lo standard ambientale Euro V o Euro VI. Restano fuori dalla misura le imprese che svolgono trasporto merci in conto proprio, anche se sostengono direttamente i costi del carburante.

Imprese escluse dal bonus

L’agevolazione è soggetta anche alle regole europee in materia di aiuti di Stato. In via generale, non può essere concessa alle imprese che erano già considerate “in difficoltà” nel periodo contabile precedente al 28 febbraio 2026.


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Esiste però una deroga per micro e piccole imprese che, pur trovandosi in una condizione di difficoltà, non sono sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza e non hanno ricevuto aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione non ancora rimborsati o conclusi.

Un altro elemento da verificare riguarda poi l’attività effettivamente esercitata: il sostegno è infatti rivolto alle imprese per le quali il trasporto su strada costituisce l’attività principale. Se non è questo il caso, le aziende vengono escluse dal beneficio.

Quanto vale il bonus gasolio autotrasporto

Il bonus non copre tutto il costo del gasolio. Il credito d’imposta è calcolato sulla differenza tra la spesa effettivamente affrontata dall’impresa per il carburante ammissibile e la spesa teorica che avrebbe sostenuto acquistando gli stessi litri al prezzo medio di febbraio 2026.

Il valore-base individuato dal provvedimento è pari a 1,70087 euro al litro, da rapportare al netto dell’Iva attraverso la divisione per 1,22. Sul maggior costo così ottenuto si applica la percentuale massima del 70%. Il credito spetterà quindi soltanto se il costo effettivo del gasolio è stato superiore al parametro di confronto. Inoltre, il valore finale indicato nel decreto di concessione potrebbe essere inferiore a quello teorico, se occorrerà riparametrare le domande per rispettare il limite complessivo delle risorse stanziate.

Va anche sottolineato che il bonus può essere cumulato con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, ma senza superare la spesa effettivamente sostenuta. Per gli aiuti ricondotti al quadro temporaneo europeo, il cumulo non può oltrepassare il 70% della maggiore spesa.

Come presentare domanda

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente mediante la piattaforma ADM dedicata al credito carburante per il trasporto. Il titolare di una ditta individuale oppure il legale rappresentante della società deve effettuare l’accesso con SPID o Carta d’identità elettronica.

Nella fase iniziale non è ammessa la delega per autenticazione e autorizzazione. Dopo la registrazione, tuttavia, l’impresa può abilitare una o più persone fisiche per gli accessi successivi e la gestione operativa della procedura.

La compilazione richiede particolare attenzione, perché la domanda è articolata in quattro attività principali:

  • Inserimento delle targhe dei veicoli che rispettano i requisiti.
  • Conferma e dichiarazione sulla correttezza dei dati comunicati.
  • Indicazione dei litri di gasolio acquistati mese per mese, da marzo ad agosto 2026.
  • Caricamento del file con le fatture denominato file_fatture.xlsx.

Le targhe dei mezzi disponibili per l’impresa al 31 luglio 2026 dovrebbero risultare già proposte dal sistema. Resta tuttavia possibile inserire manualmente veicoli eventualmente non presenti nell’elenco, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti.

I documenti-chiave

Il file delle fatture è il documento centrale per la determinazione del bonus. Per ciascun acquisto occorre riportare il riferimento della fattura, la tipologia del documento — “CARB” oppure “NO CARB” — l’importo complessivo al netto dell’Iva, la quota netta attribuibile al gasolio impiegato dai mezzi ammessi e il Paese del soggetto che ha emesso il documento.

In particolare, il dato inserito nella colonna D del file ha un effetto diretto sul calcolo del credito. Errori nella classificazione delle fatture, nell’indicazione dell’importo netto o nella correlazione tra carburante e veicoli ammissibili possono dunque ridurre il ristoro o compromettere l’esito dell’istanza.

Esistono poi regole specifiche per gli acquisti effettuati con carte netting oppure presso distributori situati in altri Paesi dell’Unione europea. Prima dell’invio è quindi opportuno controllare le istruzioni operative e le FAQ ministeriali, oltre a verificare la coerenza tra i litri dichiarati, i dati del file Excel e i documenti contabili conservati.

Se ci si accorge di un errore, la richiesta già inviata non può essere modificata direttamente. Fino alla chiusura della piattaforma, però, l’impresa può eliminare l’istanza e presentarne una nuova corretta; il sistema assegnerà un codice identificativo alla nuova domanda trasmessa.

Il meccanismo di concessione del bonus

L’invio dell’istanza non rende subito disponibile il credito. Il MIT deve infatti svolgere l’istruttoria, verificando requisiti dell’impresa, rispetto delle norme antimafia, situazione di difficoltà e compatibilità con le regole sul cumulo degli aiuti di Stato, anche attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Al termine dei controlli, il Ministero adotta uno o più decreti di concessione e comunica i dati all’Agenzia delle Entrate. Il credito diventa utilizzabile dal decimo giorno successivo a questa trasmissione.

L’utilizzo del credito è ammesso soltanto in compensazione tramite modello F24, inviato mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2026. Non sono previste modalità alternative di fruizione, come rimborso diretto o cessione a terzi.

Infine, si ricorda che il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP. Ma l’impresa non può comunque compensare un importo superiore a quello formalmente concesso dal MIT: in caso contrario, il modello F24 viene scartato.

Controlli e possibile revoca

Il riconoscimento del credito non chiude definitivamente la pratica. Il Ministero, infatti, può effettuare controlli a campione anche dopo la concessione e chiedere copie delle fatture utilizzate per compilare la domanda.

Le aziende dovrebbero quindi conservare in modo ordinato fatture, estratti contabili, prospetti dei litri acquistati e il file trasmesso alla piattaforma. La documentazione deve permettere di ricostruire con precisione la corrispondenza tra acquisti di gasolio, mezzi dichiarati e importo dell’agevolazione richiesta.

Se dalle verifiche emerge l’assenza dei requisiti o l’indebita fruizione del bonus, il MIT può revocare il decreto di concessione e richiedere la restituzione del credito. E in caso di mancato riversamento entro 60 giorni dalla revoca, si procede al recupero delle somme, con applicazione di interessi e sanzioni previsti dalla legge.