Confermato anche per il 2024 il Bonus ristrutturazioni da parte della nuova Legge di Bilancio 2024. Le
Come richiedere l’agevolazione, in cosa consiste e per quali lavori è consentita? Le disposizioni rimangono le medesime dell’anno precedente.
Bonus fiscale ristrutturazioni edilizie
Il bonus fiscale ristrutturazioni era stato introdotto dal Decreto Rilancio nel 2020 e poi prorogato e ampliato di volta in volta.
Tale bonus consiste in delle agevolazioni rivolte a chi effettua lavori di ristrutturazione, consistenti in una detrazione Irpef al 50% per le spese sostenute, fino a un massimo di 96mila euro.
L’arco temporale in cui devono essere effettuate le spese, decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023. Ma a chi spetta e per quali tipologie di lavori è consentito?
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Bonus ristrutturazioni 2024: le tipologie di interventi consentite
Rientrano nel bonus i lavori di:
- manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché restauro e risanamento conservativo effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale;
- ricostruzione a seguito di interventi calamitosi;
- relativi alla ristrutturazione di rimesse e posti auto;
- lavori volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
- installazione di grate, cancelli e finestre e in generale gli interventi volti ad evitare effrazione di terzi;
- interventi volti all’isolamento acustico;
- interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;
- ristrutturazione per adeguamento a i misure antisismiche
- interventi di bonifica dall’amianto;
- installazione per la sicurezza domestica;
- installazione di apparecchi di rilevazione di gas;
- monitoraggio di vetri anti-infortunio;
- sostituzione porte interne
I lavori effettuati vanno comunicati entro 90 giorni dal termine a ENEA, compilando la scheda sull’apposito portale.
Come detrarre i lavori di ristrutturazione?
Il bonus consiste in una detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute, l’importo viene spalmato su 10 anni.
Il bonus sarà valido fino al 31 dicembre 2024. Lo sconto in fattura e la cessione del credito non sono più consentiti già dall’anno scorso.
Rimane comunque ferma la possibilità per la detrazione. Chi effettua lavori di ristrutturazione, dunque, avrà come unica scelta quella della detrazione IRPEF.
Bonus fiscale ristrutturazione: la documentazione da conservare
Per poter usufruire del bonus ristrutturazioni edilizie, è estremamente importante che tutta la documentazione relativa alle spese sia conservata per poter fungere poi da prova dell’ammontare della spesa effettuata.
Dall’avvio dei lavori alle fatture, tutti i documenti attestanti i particolari dei lavori effettuati vanno conservati e poi trasmessi a ENEA. Per tale motivo, sono accettati solo i pagamenti tracciabili.
I documenti da addurre, in particolare, sono:
- le concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio lavori;
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- tutte le ricevute di pagamento dell’IMU, laddove sia dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori;
- dichiarazione di consenso da parte del proprietario all’esecuzione dei lavori, quando chi esegue i lavori non è proprietario dell’immobile (si pensi ad es. a dei lavori effettuati su immobile in affitto).
Bonus ristrutturazioni edilizie: i beneficiari
Possono beneficiare del bonus ristrutturazioni edilizie:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario dell’immobile;
- i soci di cooperative a proprietà divisa;
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
- i soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati,
- imprese familiari;
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, anche i seguenti soggetti, purché siano intestatari delle fatture ed abbiano partecipato alle spese:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, nonché il componente dell’unione civile;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.