Dal 1° aprile entreranno in vigore i nuovi codici ATECO 2025, che rischiano di modificare il quadro fiscale per i lavoratori in regime forfettario. Al momento, infatti, il reddito imponibile dei forfettari viene calcolato applicando uno specifico coefficiente di redditività, determinato in base al codice ATECO dell’attività svolta. Cambiando il codice, quindi, si modificherà anche la percentuale di redditività associata a determinate professioni, e quindi anche l’imponibile fiscale e le imposte dovute. Per fortuna, però, il Governo ha introdotto un DL Correttivo che aiuterà i forfettari fino a quando non saranno effettivamente elaborati i nuovi coefficienti di redditività. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Codici ATECO, le modifiche in arrivo ad aprile
La nuova classificazione Ateco 2025 è diventata ufficiale lo scorso 1° gennaio 2025, ma sarà operativa solo a partire dal 1° aprile 2025. Da quella data, quindi, i nuovi codici Ateco 2025 dovranno essere usati per tutti gli adempimenti, non soltanto di natura statistica ma anche di natura amministrativa e fiscale.Il tema è centrale per i lavoratori in regime forfettario, dato che i nuovi codici determineranno nuovi coefficienti di redditività, e di conseguenza andranno a modificare (aumentandolo o diminuendolo) il reddito da tassare, quindi le imposte da versare.
Come funzionano i codici ATECO
Il funzionamento dei codici ATECO è abbastanza semplice. Nel regime forfettario, il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività specifico per l’attività svolta. Coefficiente che, secondo la legge n. 145/2018, varia in base al codice ATECO associato al tipo di attività svolta. Ad esempio:
- Le attività professionali, scientifiche e tecniche hanno un coefficiente è del 78%
- Le attività di Commercio all’ingrosso e al dettaglio, invece, hanno un coefficiente pari al 40%
- Le attività di Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande hanno un coefficiente del 40%
- Le attività di Commercio ambulante di altri prodotti hanno un coefficiente del 54%
- Le Costruzioni e attività immobiliari hanno un coefficiente dell’ 86%
- Gli Intermediari del commercio hanno un coefficiente pari al 62%
- Le attività legate a Industrie alimentari e bevande fanno riferimento a un coefficiente del 40 %
- Le attività dei Servizi di alloggio e ristorazione, hanno un coefficiente del 40%
- Tutte le altre attività economiche, infine, hanno un coefficiente pari al 67%.
Una volta calcolato il reddito imponibile secondo queste modalità, per il regime forfettario si applica poi un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni in caso di nuove attività). Al momento, quindi, i codici ATECO e i coefficienti sono quelli descritti nell’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Che tuttavia verrà modificato, con nuovi codici, a partire dal prossimo 1°aprile.
È inoltre utile ricordare che, dal reddito determinato sulla base degli indici, sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge. Inclusi i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ma anche quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico (sempre che il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa).
Scarica la nostra app e risparmia con i bonus attivi in Italia:
Come impatteranno i nuovi codici sul reddito dei forfettari
Tornando quindi alle novità per il 2025, la nuova classificazione ATECO ha individuato le attività economiche secondo codici e descrizioni non più compatibili con la tabella dei coefficienti stabilita in precedenza. Ma per ovviare a eventuali problemi, il Governo Meloni si è affrettato a introdurre un DL Correttivo in materia tributaria. In sostanza, si stabilisce una deroga per l’utilizzo dei vecchi coefficienti fino a quando non saranno ufficialmente elaborati quelli nuovi, sulla base delle disposizioni ATECO 2025. Fino a quel momento, dunque, i lavoratori in regime forfettario potranno continuare ad applicare le vecchie percentuali, pagando così le stesse tasse di prima sul reddito imponibile calcolato.