Congedo parentale 2026: indennità all’80% e novità per la malattia dei figli fino a 14 anni

Tommaso Pietrangelo

24 Aprile 2024

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La Legge di Bilancio 2026 ha confermato e ampliato le misure a sostegno della genitorialità, introducendo importanti novità che riguardano non solo l’aspetto economico, ma anche l’estensione dei limiti di età per la fruizione dei congedi e della malattia dei figli.

Congedo parentale 2026: come funziona e cosa cambia

Con le nuove disposizioni, viene confermato l’innalzamento dell’indennità per i primi mesi di congedo e, soprattutto, viene estesa l’età dei figli per la quale è possibile richiedere il congedo, che passa dai precedenti 12 anni a 14 anni.

In sintesi, per il 2026 lo schema delle indennità è il seguente:

  • I primi 3 mesi sono retribuiti all’80% della retribuzione: questa agevolazione si applica se il congedo viene fruito entro i 6 anni di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia per adozioni e affidamenti);
  • I successivi 6 mesi sono indennizzati al 30%: questi mesi possono ora essere utilizzati fino al compimento dei 14 anni del figlio (non più 12);
  • Gli ultimi 2 mesi: sono indennizzabili al 30% solo in particolari condizioni reddituali (reddito individuale inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione).

Congedo per malattia dei figli: raddoppiano i giorni

Una delle novità più rilevanti del 2026 riguarda il congedo per la malattia dei figli. Per i genitori con figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni, il numero di giorni di permesso non retribuito spettanti ogni anno è stato raddoppiato:

  • Fino a 3 anni: l’astensione dal lavoro è permessa per tutta la durata della malattia del bambino (alternativamente tra i genitori);
  • Dai 3 ai 14 anni: spettano ora 10 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore (non più 5), da utilizzare sempre in alternativa tra padre e madre.
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Estensioni per disabilità, adozioni e affidamenti

Le tutele si allargano anche per le situazioni speciali:

  • Disabilità grave: il termine per utilizzare il prolungamento del congedo parentale è esteso fino ai 14 anni del minore;
  • Adozioni e Affidamenti: il congedo e la relativa indennità possono essere fruiti entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, fermo restando il limite del raggiungimento della maggiore età.

Durata complessiva del congedo

Nonostante l’estensione dell’età del figlio a 14 anni, i limiti massimi di durata complessiva del congedo parentale rimangono invariati:


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  • Madre lavoratrice: massimo 6 mesi (dopo il congedo di maternità).
  • Padre lavoratore: massimo 6 mesi (elevabili a 7 se il padre fruisce di almeno 3 mesi di congedo).
  • Limite di coppia: il totale tra i due genitori non può superare i 10 mesi (elevabili a 11 nel caso sopra citato).
  • Genitore solo: massimo 11 mesi di congedo.

Domanda di congedo parentale: come presentarla

Per beneficiare delle indennità e dei periodi di astensione, è essenziale avere un rapporto di lavoro in corso. La domanda deve essere inoltrata all’INPS prima dell’inizio del periodo richiesto (se presentata dopo, saranno pagati solo i giorni successivi all’istanza).

La procedura può essere effettuata:

  1. Online tramite il portale dell’INPS.
  2. Tramite Patronati (come il Patronato Inca CGIL), che offrono assistenza per evitare errori nei conteggi o nella dichiarazione del diritto all’aliquota maggiorata.
  3. Contact Center integrato dell’INPS.

Per la malattia del figlio, rimane necessario presentare il certificato medico rilasciato dal pediatra e inviare la relativa comunicazione al datore di lavoro.