Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che i genitori possono richiedere per prendersi cura dei figli nei primi anni di vita.
Ora, INPS ha comunicato che “è stato aggiornato il servizio per la presentazione delle domande di congedo parentale e di congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti, che permette di presentare la domanda con la richiesta di indennità maggiorata“.
Congedo parentale a indennità maggiorata
Con La legge di bilancio 2024 il congedo parentale era infatti stato maggiorato:
- All’80% per due mesi, nel 2024
- All’80% per un mese e al 60% per un altro mese, a regime, a partire dall’anno 2025
Normalmente l’indennità ammonta invece al 30%. A seguito di tale maggiorazione, dunque, anche il servizio a esso relativo ha subìto delle modifiche.
Coloro che quindi intendano avvalersi dell’indennità maggiorata non dovranno presentare nuova domanda, bensì sarà sufficiente spuntare con “Sì” sulla nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” reperibile alla pagina “Dati domanda”.
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A chi spetta il congedo parentale?
congedo parentale spetta a entrambi i genitori, sia madre che padre. Ricordiamo che può essere richiesto da:
- genitori naturali,
- adottivi
- affidatari.
Nello specifico, possono richiedere il congedo parentale:
- genitori lavoratori dipendenti: i genitori che hanno un contratto di lavoro dipendente, sia del settore pubblico che privato, hanno diritto al congedo parentale;
- genitori lavoratori autonomi: non tutti i lavoratori autonomi vi hanno diritto, ma solo alcune categorie: artigiani, commercianti, coltivatori diretti e lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS) previsto il congedo parentale.
- genitori lavoratori parasubordinati: anche i lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata INPS, hanno diritto al congedo parentale, ma con requisiti specifici, quali il versamento di un certo numero di contributi;
- genitori affidatari o adottivi: i genitori che hanno adottato un bambino o che sono affidatari possono usufruire del congedo parentale entro i 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall’età anagrafica del bambino (fino al massimo di 18 anni).