I cittadini italiani che lavorano all’estero si trovano spesso davanti a un dilemma: come fare per evitare la doppia tassazione e ottenere tutte le detrazioni previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)? Ecco un breve guida fiscale per capire come destreggiarsi tra queste problematiche, se si vive e si lavora all’estero.
Italiani all’estero, come funziona la tassazione
Per stabilire se un cittadino italiano che lavora all’estero deve pagare le tasse in Italia, oppure nel Paese in cui svolge l’attività principale, il primo fattore da considerare è la residenza fiscale. In base al cosiddetto “principio della tassazione mondiale” (World Wide Taxation Principle), sul quale si fonda il sistema fiscale di molti Paesi europei e che è stato adottato anche dalla legislazione italiana, la residenza fiscale funziona nel seguente modo:- I cittadini italiani che hanno residenza fiscale all’estero e sono iscritti all’AIRE (l’anagrafe residenti all’estero), sono tenuti a dichiarare il reddito e a pagare le tasse nel Paese in cui risiedono e lavorano
- I cittadini che invece non sono iscritti all’AIRE, ma lavorano all’estero, mantengono la residenza fiscale in Italia e quindi hanno l’obbligo di pagare le imposte in Italia su tutti i redditi, anche quelli prodotti all’estero (salvo che sia diversamente indicato da disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni).
Come stabilire la residenza fiscale
È quindi fondamentale capire come fare a stabilire correttamente la residenza fiscale. In base all’articolo 2 del TUIR, è fiscalmente residente in Italia il cittadino che:
- Ha domicilio o residenza nel territorio dello Stato
- Per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè almeno 183 giorni all’anno) è iscritto nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia
- Si è trasferito in un paese a fiscalità privilegiata.
Se invece un cittadino italiano risiede all’estero per almeno 12 mesi, oppure decide di trasferire la residenza iscrivendosi all’AIRE, allora verrà automaticamente cancellato dall’Anagrafe del Comune di residenza. E sarà quindi considerato a tutti gli effetti fiscalmente residente all’estero.
Come si applicano le detrazioni fiscali
Come regola generale, il lavoratore che ha pagato imposte a titolo definitivo nello Stato in cui lavora, può applicare le detrazioni previste dalla legge in dichiarazione dei redditi. In questo caso le norme specifiche sono contenute nell’articolo 165 del TUIR (Dpr 917/1986), che recita:
“Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”.
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Va tuttavia sottolineato che, in base alla regola sopra citata, i cittadini italiani che non si sono iscritti all’AIRE e non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in Italia (pur essendo tenuti a farlo) perdono automaticamente il diritto alla detrazione delle imposte pagate all’estero prevista dall’articolo 165 del TUIR.
La “voluntary disclosure” e la dichiarazione integrativa
Esiste però una scappatoia. Per evitare errori fiscali e non perdere il diritto al riconoscimento delle imposte pagate all’estero, una norma introdotta di recente (la legge di conversione del Dl 50/2017) consente di accedere alla cosiddetta procedura della “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) e superare così il divieto disposto dal comma 8 dell’art. 165. Tutte le indicazioni utili per l’accesso alla “collaborazione volontaria” sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, seguendo il percorso: Home – Cosa devi fare – Richieste, istanze e interpelli – Collaborazione volontaria (voluntary disclosure).
Infine, per quanto riguarda i cittadini italiani che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, ma non inseriscono i redditi prodotti all’estero, questi possono ravvedersi presentando una dichiarazione integrativa in base all’articolo 2, comma 8, del Dpr322/1998. In questo caso, si potrà applicare normalmente la detrazione sulle imposte pagate all’estero.