L’INPS, con il messaggio n. 1955 del 10 giugno 2026, ha completato l’istruttoria delle domande per l’incentivo autoimpiego under 35 previsto dal decreto Coesione. Per i progetti approvati dall’istituto partono i pagamenti con liquidazione anticipata, mentre per chi ha ricevuto un ‘no’ si apre ufficialmente il canale per la presentazione delle istanze di riesame. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Cos’è l’incentivo autoimpiego under 35 e a chi spetta
L’incentivo è stato introdotto dall’articolo 21, comma 3, del decreto legge 60/2024 (convertito dalla legge 95/2024) e attuato tramite il decreto interministeriale del 3 aprile 2025. Le linee guida e le istruzioni operative per accedere a questa agevolazione sono descritte nella circolare INPS n. 148 del 28 novembre 2025, disponibile sul sito ufficiale dell’INPS.
L’incentivo si rivolge a persone disoccupate di età inferiore ai 35 anni che hanno avviato un’attività imprenditoriale sul territorio nazionale tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. I settori ammessi sono quelli strategici legati allo sviluppo di nuove tecnologie e alla transizione digitale ed ecologica. Successivamente, la platea è stata ampliata con due ulteriori chiarimenti:
- Il messaggio n. 270 del 27 gennaio 2026 ha incluso i liberi professionisti, stabilendo che la data di inizio attività coincide con il giorno dell’apertura della partita Iva
- Il messaggio n. 685 del 26 febbraio 2026 ha esteso la misura a chi ha avviato un’attività nell’ambito della Ricerca e sviluppo sperimentale dell’archeologia.
Il contributo spetta anche se il codice Ateco idoneo è inserito solo come attività secondaria, a condizione che i requisiti anagrafici e lavorativi siano pienamente validi al momento dell’avvio. L’agevolazione prevede l’erogazione di 500 euro al mese per una durata massima di 36 mesi (senza superare la scadenza del 31 dicembre 2028). L’importo viene corrisposto dall’INPS annualmente in forma anticipata per i mesi di effettivo esercizio.
Come funziona la verifica dello stato di disoccupazione
Il nucleo centrale dell’istruttoria riguarda lo stato di disoccupazione, così come definito dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 150/2015. Tale condizione richiede la presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) al Centro per l’impiego ed essere privi di lavoro o con un reddito non superiore alle soglie esenti da imposte.
Le Faq del Ministero del Lavoro pubblicate il 20 maggio 2026 chiariscono inoltre che in caso di rifiuto dovuta a incongruenze su questo requisito, l’INPS in fase di riesame controllerà le risultanze del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. L’istanza potrà quindi essere accolta unicamente se i Centri per l’impiego aggiorneranno i dati, certificando che il richiedente risultava disoccupato alla data di avvio dell’impresa.
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Inoltre, alcune pratiche restano temporaneamente sospese. Si tratta di domande in attesa delle risposte sulla regolarità contributiva per iscritti a Casse previdenziali esterne all’INPS o per chi ha versato alla Gestione separata senza completare la relativa iscrizione.
Come presentare istanza di riesame per l’incentivo
Chi ha ricevuto una notifica di rifiuto ha a disposizione un termine non perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio INPS o dal giorno della conoscenza del rigetto per presentare l’istanza. La scadenza indicativa è fissata al 10 luglio 2026.
La procedura si svolge online sul portale dell’Istituto:
- Accedere con identità digitale tramite Spid, Cie, Cns o eIdas
- Entrare nel percorso Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche e selezionare Incentivo Decreto Coesione.
- Nella sezione delle proprie domande apparirà l’opzione Richiedi riesame. Da qui è possibile consultare i motivi del rigetto e allegare la documentazione a supporto utile alla nuova valutazione.