L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica erogata dall’INPS a favore dei lavoratori agricoli che hanno perso involontariamente il lavoro. Di seguito, una guida che fornisce una panoramica sui requisiti necessari, l’importo e la durata dell’indennità.
Requisiti per l’indennità di disoccupazione agricola
L‘indennità di disoccupazione agricola spetta a diverse categorie di lavoratori agricoli, tra cui:
- operai agricoli a tempo determinato, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti nell’anno di competenza della prestazione.
- operai agricoli a tempo indeterminato, assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro.
- piccoli coloni e compartecipanti familiari.
- piccoli coltivatori diretti che integrano l’iscrizione negli elenchi nominativi con versamenti volontari fino a 51 giornate.
Chi non ha diritto alla disoccupazione agricola?
Non hanno invece diritto alla disoccupazione agricola:
i titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione;
coloro che hanno svolto attività di lavoro dipendente non agricolo in misura prevalente nell’anno o nel biennio antecedente la domanda;
chi si è dimesso volontariamente, salvo i casi di dimissioni per giusta causa o durante il periodo tutelato per maternità.
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Importi della disoccupazione agricola
L’importo dell’indennità varia in base alla tipologia di lavoratore. Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità è pari al 40% della retribuzione di riferimento, con una trattenuta del 9% a titolo di contributo di solidarietà, per un massimo di 150 giorni.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, l’indennità è pari al 30% della retribuzione effettiva, senza trattenuta per contributo di solidarietà.
La durata dell’indennità corrisponde al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, per un massimo di 365 giorni, al netto delle giornate di lavoro dipendente, autonomo, malattia, maternità o infortunio.
Come presentare domanda di disoccupazione agricola?
La domanda deve essere presentata all’INPS entro termini specifici, tramite l’ apposito servizio. A differenza della disoccupazione Naspi, che può essere richiesta in qualsiasi momento dopo la cessazione del rapporto di lavoro, i termini di presentazione della domanda di disoccupazione agricola sono molto specifici Ovvero: dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento di disoccupazione.
La domanda può presentata in via telematica, attraverso il portale dell’INPS, utilizzando le proprie credenziali di accesso. In alternativa, è possibile rivolgersi ai patronati o ai CAF, nel caso in cui non si abbia familiarità con l’invio telematico della domanda. In queste ipotesi, sarà il patronato a provvedere.
Esempi di importi della disoccupazione agricola
L’importo dell’indennità varia in base alla retribuzione percepita e alla categoria del lavoratore. Di seguito alcuni esempi pratici:
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Operaio agricolo a tempo determinato con una retribuzione media giornaliera di €60 e 120 giornate lavorate nell’anno precedente:
- Indennità giornaliera = 40% di €60 → €24 al giorno
- Totale per 120 giorni: €2.880
- Sottratta la trattenuta del 9% (€259,20) → Importo netto: €2.620,80
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Operaio agricolo a tempo determinato con una retribuzione giornaliera di €70 e 150 giornate lavorate:
- Indennità giornaliera = 40% di €70 → €28 al giorno
- Totale per 150 giorni: €4.200
- Sottratta la trattenuta del 9% (€378) → Importo netto: €3.822
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Operaio agricolo a tempo indeterminato con retribuzione media giornaliera di €80 e 90 giornate di mancata occupazione:
- Indennità giornaliera = 30% di €80 → €24 al giorno
- Totale per 90 giorni: €2.160 (senza trattenuta del 9%)