Invalidità per causa di servizio: come funziona l’accertamento e i relativi benefici economici?
La legge n. 214 del 2 dicembre 2011 ha scorporato da tale indennità i dipendendi civili della PA. Ora, i benefici economici spettanti per indennità di servizio sono riservati al solo personale del comparto di sicurezza, della difesa, dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico. Vediamo come funziona nel dettaglio.
Invalidità per causa di servizio: come viene individuata?
Qualsiasi dipendente appartenente alle categorie sopra citate ha pertanto diritto all’indennità per causa di servizio. Si ritiene una infermità per “causa di servizio” qualsiasi lesione temporanea o permanente che abbia causato l’insorgere (o l’aggravamento) di lesioni.
In caso di morte, tale indennità viene corrisposta ai superstiti. E’ la commissione medica ad accertare la sussistenza di un nesso causale tra la menomazione subìta e l’evento dannoso, seppur non deve trattarsi necessariamente di un nesso diretto, potendo quindi il nesso consistere anche in una concausa. Concausa che deve, comunque, aver contribuito in maniera “efficiente e determinante” all’esito finale consistente nell’evento dannoso.
Per valutare tale concausa, la commissione tiene conto di un fattore predisponente, noto con il nome di “fatto di servizio“.
In buona sostanza, la commissione parte da una valutazione logica basata sulla causa e l’effetto. Il “fatto di servizio” in questo caso, altro non è che la circostanza di trovarsi sul posto di lavoro nel momento in cui l’evento dannoso si è verificato.
La commissione parte dunque da un postulato semplice: Luca avrebbe subito comunque quel danno permanente in un contesto differente da quello lavorativo? Se la risposta è no, Luca ha diritto a una indennità.
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Tuttavia, perché possa essere considerata determinante, devono sussistere tali circostanze:
- deve trattarsi di una infermità che al di fuori del servizio prestato, difficilmente si sarebbe verificata o comunque si sarebbe verificata in maniera notevolmente diversa (pensiamo, ad esempio, al poliziotto vittima di una sparatoria);
- rispetto alla colpa lieve o alla c.d “predisposizione”, il fatto di servizio è ritenuto rilevante e determinante. Pensiamo al vigile del fuoco che nel tentativo di spegnere un incendio sia rimasto vittima di ustioni gravi. Ammettendo, per estrema ipotesi, che non abbia messo in atto tutte le procedure di sicurezza, avendo di fatto una colpa “lieve”, ciò non toglierebbe comunque che tale infermità non si sarebbe prodotta se non fosse stato in servizio;
- vi è, in sostanza, un nesso tra il fatto di servizio e l’esito infausto finale consistente nel danno permanente alla persona.
E’ bene ricordare poi, che anche le patologie e gli infortuni a cui sono esposti tutti indistintamente nella vita quotidiana danno vita al diritto all’indennità qualora vi sia un palese nesso causale tra i due.
Pensiamo ad esempio a dei poliziotti che durante un inseguimento restino coinvolti in un incidente stradale, riportando gravi lesioni agli arti inferiori: in questo caso, pur potendo l’incidente verificarsi in un qualsiasi altro posto o in un qualsiasi altro frangente della loro vita quotidiana, si è comunque verificato mentre erano in servizio, e hanno dunque diritto all’indennità.
A cosa ho diritto con invalidità per causa di servizio?
L’indennità può assumere diverse forme, a seconda della tipologia di danno subìto e della gravità dell’evento.
Di norma, sono 2 i gradi di indennizzo dovuti al contribuente:
- equo indennizzo, consistente in una somma una tantum e commisurata all’entità del danno;
- pensione privilegiata, nel caso in cui il danno sia di grave entità (compreso l’evento morte).
Equo indennizzo
Entro sei mesi da quando si è verificato l’evento dannoso, gli eredi o l’interessato possono far richiesta per l’indennizzo una tantum.
La richiesta può essere presentata insieme al riconoscimento della causa di servizio, o anche nel corso del riconoscimento stesso.
Pensione privilegiata
Anche la concessione della pensione privilegiata è liquidata a domanda: sia da parte dell’interessato che, in caso di morte, dei suoi eredi.
La pensione privilegiata può essere erogata contestualmente, insieme all’equo indennizzo. Tuttavia, subentra solo nei casi di maggiore gravità: in sostanza, si tratta di quei casi in cui il soggetto richiedente abbia subìto un danno talmente grave da essere diventato inabile al lavoro (si ritorni al caso dell’incidente in cui i poliziotti hanno perso la mobilità agli arti inferiori, in questo caso avranno ovviamente diritto alla pensione privilegiata poiché non saranno più in grado di svolgere la professione).
Incompatibilità con rendita INAIL
Tuttavia, i dipendenti che avanzino richiesta per indennità per causa di servizio non hanno diritto alla redita inail
Tale rendita tutela infatti da rischi o malattie connessi all’attività lavorativa ma che sono “previsti”. Ad esempio: i lavoratori in un cantiere possono essere coperti da cadute, incidenti, etc.
Diverso discorso è invece per queste categorie professionali oggi oggetto del nostro approfondimento: vigili del fuoco, polizia, forze armate, sono spesso vittime di circostanze impreviste, che non sono dunque coperte da INAIL.