Obblighi formativi scolastici ADI: per chi valgono? Come da decreto, i soggetti tra i 18 ed i 29 anni devono avere adempiuto agli obblighi scolastici, ma cosa sono gli obblighi scolastici, e valgono per tutti i soggetti indistintamente?
Obblighi formativi scolastici ADI
Ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 48/2023, i beneficiari dell’Adi, appartenenti alla fascia di età compresa tra i diciotto e i 29 anni, “devono avere adempiuto all’obbligo scolastico o essere iscritti e frequentare percorsi di istruzione per adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione”.
Si specifica inoltre che: “La mancata frequenza di un percorso di istruzione per adulti di primo livello, quando previsto, è tra le cause di decadenza del nucleo dal beneficio”.
L’obbligo di istruzione ha la durata di almeno dieci anni. L’interessato deve aver cioè conseguito (o deve attivarsi al conseguimento) un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno d’età.
Dubbi interpretativi sulla normativa relativa agli obblighi scolastici
Sono arrivate alcune segnalazioni in merito a dubbi interpretativi sugli obblighi scolastici. In particolar modo, l’art 6 comma 4 e 5 del dl 48/2023 fa riferimento, genericamente, a degli obblighi “di adesione e partecipazione attiva a tutte le attivita’ formative, di lavoro, nonche’ alle misure di politica attiva comunque denominate” stilando poi una lista di “esclusi” da tali attività, che sarebbero:
- disabili
- over 60
- persone con carichi di cura
- donne vittime di violenza
- soggetti in condizioni di svantaggio
Non è ben noto se si tratti di obblighi di partecipazione alle politiche attive del lavoro, o se quel “comunque denominate” ricomprenda anche gli obblighi scolastici suddetti.
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Non abbiamo in realtà dati a riguardo. Abbiamo ricevuto comunque notizia di utenti che, seppur con carichi di cura, sono stati chiamati ad adempiere al completamento dei percorsi scolastici come sopra descritti. Quindi possiamo affermare che l’esonero a cui fanno riferimento i comma 4 e 5 del DL 48/2023 sono da intendersi esclusivamente rapportati agli obblighi lavorativi.