Pagamento ADI nonostante esito negativo: come è possibile? Alcuni utenti ci hanno segnalato di aver ricevuto un pagamento ADI nonostante il sistema segnali l’esito negativo delle condizioni di svantaggio. Ma come è possibile?
Pagamento ADI nonostante esito negativo: come è possibile?
Ho ricevuto un pagamento dell’assegno di inclusione nonostante risulti un esito negativo: come è possibile? Potrebbe in verità trattarsi di un errore.
L’esito negativo infatti potrebbe essere dovuto ad uno stato sbagliato, indotto nel sistema magari da particolari situazioni familiari.
Esempio: nucleo percettore ADI in cui un membro non versa in condizioni di svantaggio ma rientra comunque nelle categorie dei percettori (magari è un over 60) e un altro membro ha fatto richiesta per le condizioni di svantaggio.
In questo caso, dunque, il sistema “rigetta” la domanda di chi afferma di essere in condizioni di svantaggio, ma il pagamento avviene comunque, perché nel nucleo è presente un over 60.
Si tratta ovviamente di una mera ipotesi, l’unico caso (al di là dell’errore) in cui potrebbe esserci un effettiva erogazione nonostante l’esito negativo.
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A parte questa ipotesi, l’errore è l’unica altra circostanza plausibile: il sistema, cioè, segnala un esito negativo che in realtà non sussiste.
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Soggetti in condizioni di svantaggio: chi sono?
Ricordiamo infine che tutti i soggetti in condizione di svantaggio sono coloro che:
- sono affetti da disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- sono presi in carico dai servizi sociosanitari o sociali e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con grado di invalidità compreso tra il 46 e il 66 per cento, ai sensi dell’art.1, lettera a) della legge 68/1999, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati, ai sensi degli articoli 21 e 22 del DPCM 12 gennaio 2017;
- hanno dipendenze patologiche, incluse quelle da alcol e droga;
- sono vittime di tratta, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari;
- sono vitte di violenza di genere;
- sono detenuti o sono nel primo anno successivo al termine della detenzione;
- persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna;
- persone individuate specificatamente come potatrici di diverse fragilità sociali;
- persone senza dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
- persone che vivono in povertà estrema;
- neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine su base di un provvedimento giudiziale.