Sottoscrizione PAD:: chi deve sottoscrivere il Patto di attivazione digitale? Le domande per l’assegno di inclusione sono state aperte il 18 dicembre, e i richiedenti devono sottoscrivere, come da decreto, il Patto di attivazione digitale. Ma in cosa consiste tale patto? Quando va firmato? Chi è esonerato?
Sottoscrizione PAD: cosa dice il decreto
La circolare INPS sulle disposizioni ADI puntualizza che: “Ai fini del riconoscimento del beneficio economico dell’Adi, il richiedente, dopo aver presentato la relativa domanda, secondo quanto previsto all’articolo 4 del decreto-legge n. 48/2023, deve effettuare l’iscrizione presso il SIISL, al fine di sottoscrivere il PAD del nucleo familiare”
La domanda, specifica nel passaggio successivo la circolare, si considera accolta al momento dell’iscrizione a SIISL e della sottoscrizione del PAD.
Quando l’istruttoria è considerata positiva?
La domanda si considera accolta nel momento in cui il PAD risulti correttamente sottoscritto. INPS specifica che “Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio economico dell’ADI, con esito positivo dell’istruttoria, decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente”.
Dunque, se sottoscrivo il PAD a dicembre, gennaio è il mese in cui riceverò l’esito positivo dell’istruttoria, e il pagamento avverrà con ogni probabilità a gennaio.
Riportiamo di seguito la tabella INPS relativa ad alcuni esempi in merito alla sottoscrizione del PAD e alla conseguente erogazione del beneficio:
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Una volta sottoscritto il PAD, comunque, al beneficiario non resta che rimanere in attesa della chiamata dei servizi sociali, per la sottoscrizione del patto di inclusione sociale.
Chiamata dei servizi sociali per l’Assegno di inclusione
A questo punto, il beneficiario resta in attesa della chiamata dei servizi sociali. Ricordiamo che in caso di mancata presentazione presso i detti servizi, il nucleo familiare decade dal beneficio, se la mancata presentazione avviene senza giustificato motivo.
Se la convocazione, invece, non avviene, la domanda è sospesa fino alla convocazione da parte dei servizi. A seguito della convocazione, verranno erogate le prime 3 mensilità spettanti.
In cosa consiste il Patto di inclusione sociale?
Il Patto di inclusione sociale consiste in una sorta di “impegno” da parte del nucleo percettore del sussidio a prendere parte a progetti di inclusione sociale. Seppure, infatti, i percettori dell’Assegno di inclusione siano esonerati dagli obblighi lavorativi, devono comunque partecipare a progetti di inclusione sociale.
La circolare INPS infatti afferma che: “L’obiettivo del patto di inclusione è quello di accompagnare il sostegno economico, con un progetto concretamente orientato alla rimozione delle cause che sono alla base della
condizione di povertà”.
E ancora: “I beneficiari dell’Adi, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti ad aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale finalizzato alla sottoscrizione del patto di inclusione“
Inserimento lavorativo: per chi?
Tuttavia, vi sono alcuni casi in cui alcuni beneficiari dell’ADI devono comunque prendere parte, oltre che ai progetti di inclusione sociale, anche a quelli di inclusione lavorativa.
I componenti maggiorenni che esercitano la potestà genitoriale, ma che non hanno carichi di cura (quindi che non sono caregiver di disabili o di bambini sotto i 3 anni, o di più di 3 minorenni ) sono obbligati, infatti, a partecipare anche ai percorsi di inserimento lavorativo.
Sono esonerati dall’obbligo di prendere parte ai progetti di inserimento lavorativo:
- i beneficiari dell’Adi titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a
sessanta anni; - componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni
iniziativa di collocamento mirato; - i componenti affetti da patologie oncologiche;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di
tre anni di età di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con
disabilità o non autosufficienza; - i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne
vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle
regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
Facciamo degli esempi:
- esempio 1: nucleo composto da padre, madre e un figlio di 2 anni. In questo caso, il padre (ipotizziamo sia il richiedente) dovrà partecipare ai percorsi di inserimento lavorativo, la madre, però, in quanto indentificata come caregiver del piccolo di due anni, non è obbligata (anche se può parteciparvi su base volontaria);
- esempio 2: nucleo composto da padre, madre e un bambino di 9 anni. In questo caso, entrambi i genitori sono tenuti a partecipare tanto ai percorsi di inclusione sociale, quanto quella lavorativa, poiché nessuno di loro ha carichi di cura (avendo un figlio di 9 anni);
- esempio 3: nucleo composto da padre, madre, figlio disabile di 13 anni. In tal caso, uno dei due genitori (chi dei due si identifichi come caregiver) è esonerato dalla partecipazione ai percorsi di inserimento lavorativo, esattamente come accaduto nell’esempio 1.
Tutti i soggetti che non rientrano nelle scale di equivalenza, non sono obbligati a nessuna delle condizioni di cui sopra, e possono, semmai, richiedere il supporto per la formazione.