Giugno 2025 rappresenta un momento cruciale per molti percettori dell’Assegno di Inclusione 2025, il principale sussidio economico per famiglie in difficoltà attivo da gennaio 2024. Per chi ha iniziato a ricevere l’ADI all’avvio del programma, infatti, si avvicina la scadenza delle prime 18 mensilità, limite massimo previsto dalla normativa per la durata continuativa del beneficio. Ma come si calcolano esattamente questi 18 mesi, soprattutto in presenza di sospensioni o blocchi dei pagamenti? E cosa bisogna fare, in concreto, per rinnovare il sussidio dopo la sospensione obbligatoria? In questo articolo facciamo chiarezza con esempi concreti e indicazioni pratiche.
Assegno di Inclusione, come contare le 18 mensilità
Il primo punto fondamentale da capire è che i 18 mesi di durata dell’ADI non si calcolano in base ai mesi di calendario, ma alle mensilità effettivamente erogate. Ogni pagamento accreditato, quindi, corrisponde a una mensilità. E se in un mese il pagamento viene sospeso, o bloccato, con l’arretrato del mese successivo viene recuperato ai fini del conteggiato.
Questo significa che, in presenza di sospensioni, non è detto che i 18 mesi non si ‘allunghino’ nel tempo, perché vengono recuperate le mensilità tramite gli arretrati. Per capire meglio questo concetto, ecco un paio di esempi utili.Esempio 1: 18 mensilità ADI senza interruzioni
Chi ha ricevuto l’Assegno di Inclusione senza alcuna sospensione, iniziando a gennaio 2024, avrà ritirato la prima mensilità a gennaio e la diciottesima a giugno 2025. A luglio 2025, dunque, scatterà per queste persone la sospensione obbligatoria di un mese, durante la quale non si riceverà alcun pagamento. Durante questo periodo bisogna poi presentare la domanda nuova. Da agosto 2025 sarà poi possibile ottenere di nuovo ulteriori 12 mensilità.
Esempio 2: sospensione ADI temporanea e recupero arretrati
Vediamo invece un secondo caso più complesso. Un beneficiario ha ricevuto 6 mensilità, da gennaio a giugno 2024, e poi ha subito una sospensione, ad esempio da luglio a settembre 2024 per controlli amministrativi, e a ottobre 2024 ha ricevuto un pagamento che comprende anche gli arretrati. In questo esempio, ogni singolo arretrato verrà conteggiato come una mensilità percepita. Dunque, a ottobre il percettore sarà arrivato quindi al decimo mese di pagamento, e il conteggio dei 18 mesi totali riprenderà da lì.
Come visualizzare le 18 mensilità ADI su MIA APP
MIA APP permette di visualizzare, in pochissimi passaggi, lo stato delle 18 mensilità dell’Assegno di Inclusione. In primis, occorre accedere all’APP e, una volta entrati nella schermata Home, cliccare in basso sull’opzione ADI:
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In secondo luogo, una volta entrati nella sezione ADI, bisognerà cliccare sull’opzione in altro a sinistra PRATICHE ADI:

Dentro alle PRATICHE ADI, si dovrà poi cliccare sulla dicitura Visualizza sul sito, localizzata nella parte bassa della schermata:

Si aprirà quindi la pagina iniziale del sito INPS dedicato all’ADI, dove basterà scorrere verso il basso:

Dopodiché, scorrendo ancora in basso, basterà cliccare su Accedi alla domanda:

Ora nella barra Azioni bisognerà cliccare la freccia, e apparirà la dicitura da selezionare che è Dettaglio esito controllo requisiti:

Infine, appariranno tutte le mensilità ADI percepite. E basterà contare se sono 18 o meno:

Cosa succede in caso di decadenza ADI e nuova domanda
Altro caso si verifica quando il beneficiario perde il diritto all’ADI per decadenza (ad esempio, a causa di una mancata comunicazione di variazioni o superamento dei requisiti). In questo scenario, il percettore potrà presentare una nuova domanda, ma il conteggio delle mensilità non ripartirà da zero: si sommeranno invece le mensilità già ricevute in precedenza a quelle della nuova domanda.
Ancora più in concreto, un esempio potrebbe essere il seguente: un beneficiario ADI ha ricevuto 7 mensilità e poi perde il diritto, presentando una nuova domanda che viene accolta. La prima mensilità della nuova domanda, quindi, sarà considerata come l’ottava mensilità complessiva. E resteranno 10 mensilità disponibili per completare il ciclo di 18 mesi previsto.
La sospensione obbligatoria di 1 mese tra i cicli
È bene ricordare che una volta raggiunte le 18 mensilità dell’Assegno di Inclusione, la legge prevede una sospensione obbligatoria di almeno 1 mese prima di poter richiedere il rinnovo per ulteriori 12 mesi. E anche dopo il rinnovo, al termine del periodo di 12 mesi, è prevista un’ulteriore sospensione di 1 mese prima di una nuova eventuale domanda. Questa pausa è necessaria per permettere all’INPS di gestire le pratiche e verificare i requisiti aggiornati dei percettori.
Cosa fare a giugno 2025
Per molti percettori, che hanno iniziato a ricevere l’ADI a gennaio 2024, giugno 2025 sarà il mese dell’ultima mensilità del primo ciclo di 18 mesi. Da luglio scatterà quindi la sospensione obbligatoria, con presentazione della nuova domanda, e solo a partire da agosto sarà possibile ottenere di nuovo il sussidio.
Il rinnovo però non è automatico, e come detto, bisogna rifare l’iter di richiesta ADI da capo. La domanda può essere presentata online sul sito INPS tramite SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronati e CAF. Di seguito puoi controllare la nostra guida dedicata alla domanda ADI. Ecco, infine, alcuni consigli pratici per chi ha l’ADI in scadenza a giugno 2025:
- Controllare sempre il numero di mensilità effettivamente ricevute, non solo i mesi trascorsi
- In caso di sospensioni o blocchi, ricordarsi che i mesi che arrivano come arretrati si conteggiano
- Prepararsi a presentare la domanda di rinnovo subito dopo l’ultimo mese di erogazione ADI, quindi a luglio 2025
- Rivolgersi a un patronato o CAF per assistenza nella compilazione della domanda e per verificare i requisiti aggiornati
- Comunicare tempestivamente all’INPS ogni variazione della propria situazione reddituale, o familiare, per evitare decadenze e spiacevoli equivoci.