Adeguamenti assegno di maternità: sale a circa 400 euro l’assegno di maternità dei comuni per il 2024. Vediamo insieme gli importi e cosa è cambiato.
Adeguamenti assegno di maternità: importi e requisiti
Sale a 404,17 mensili l’importo dell’assegno di maternità, così come comunicato dalla presidenza del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2024 . Il valore massimo dell’ISEE è pari a euro 20.221,13.
I requisiti per l’assegno restano invece invariati. Esso spetta alle madri di figli (biologici o adottati) sotto i 6 anni di età, senza occupazione, o che per lavorando non hanno diritto all’indennità di maternità.
Esso vale quindi in tutti i casi di:
- parto
- adozione
- affidamento preadottivo
Possono chiedere l’assegno non solo le cittadine italiane ma anche straniere purché residenti in Italia e con regolare permesso di soggiorno.
La madre richiedente deve trovarsi però all’interno dello Stato italiano al momento della nascita o dell’avvenuta adozione o affidamento preadottivo.
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La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino (o dall’ingresso del piccolo nel nucleo familiare).
Documenti assegno di maternità
Vanno allegati alla domanda:
- DSU
- autocertificazione, nei quali si auto dichiara di essere in possesso dei requisiti, e di non avere già presentato domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato.
Ricordiamo, infine, che essendo l’assegno di maternità dei Comuni richiedibile solo presso il Comune di appartenenza, i regolamenti possono variare da Comune a Comune.
E’ dunque opportuno per la madre documentarsi circa le regole e le modalità di presentazione della domanda, raffrontandosi con il comune stesso.
Altri soggetti che possono presentare domanda per conto della madre
Nel 2023, solo la madre poteva presentare domanda per l’assegno di maternità dei comuni. Ora, le cose sono leggermente cambiate, ed è possibile anche per altri soggetti presentare domanda. Nello specifico, possono presentarla:
- il padre maggiorenne, in caso in cui la madre sia minore;
- dal genitore della madre, o da altro esercente la potestà, o dal legale rappresentante, se la madre è incapace;
- dal padre che abbia riconosciuto il figlio, in caso di morte della madre;
- sempre dal padre, in caso di affidamento esclusivo a quest’ultimo;
- nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi.
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