Assegno di inclusione e veicoli: quale rapporto c’è? Dal reddito ISEE al patrimonio mobiliare, dal patrimonio immobiliare ai veicoli posseduti: sono tanti i requisiti per poter accedere all’assegno di inclusione, cosa che per certi versi rende quindi il sussidio più stringente rispetto al Reddito di cittadinanza.
Oggi vedremo di analizzare approfonditamente il rapporto tra veicoli e assegno di inclusione.
Assegno di inclusione e veicoli: le disposizioni
“Le disposizioni in materia di veicoli con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni: nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente”.
E ancora: “nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità’ di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327″.
Quindi, per poter percepire l’assegno di inclusione è necessario non essere in possesso di:
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- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc
- motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc
E’ necessario inoltre che i suddetti veicoli non siano stati immatricolati nei trentasei mesi precedenti la richiesta. Ma come controllo l’immatricolazione?
Veicoli ed immatricolazione: come scoprire quando è avvenuta
Abbiamo tre modi per scoprire l’anno di immatricolazione. Quello più semplice ed immediato è cercarlo sulla targa. Sulla targa, vi sono apposte infatti, ai lati dei caratteri alfanumerici, due bande blu. Quella a sinistra raffigurante le stelle dell’Unione Europea e la sigla del Paese (I per Italia). Mentre sulla striscia a destra troviamo gli estremi dell’anno di immatricolazione.
Tuttavia, non sempre l’anno è riportato sulla targa. Oltretutto, trattandosi in caso di assegno di inclusione di una immatricolazione risalente ai 36 mesi precedenti, non è possibile solo dall’anno fare un calcolo preciso circa questo dato.
Quindi, un modo più preciso per controllare la data di immatricolazione è consultare il libretto dell’auto. Alla sigla “B” stampata sul libretto, troveremo una data: quella, appunto, di immatricolazione.
In alternativa e nel caso in cui non trovassimo il libretto (posto che sarebbe comunque necessario, in tal caso, sporgere denuncia alle autorità) possiamo consultare gratuitamente i siti dell’Agenzia delle Entrate o in alternativa dell’ Automobile Club d’Italia.
Quanto alla cilindrata, tale dato si trova alla voce P. 2 nel libretto di circolazione della vettura.
Assegno di inclusione e veicoli: le navi e le barche da diporto
Con il termine navi da diporto si intende qualsiasi unità da diporto oltre i 24 metri, detta comunemente “yatch” o “grande yatch”.
Il termine imbarcazioni da diporto ricomprende invece le unità più piccole, tra i 10 e i 24 metri, sia a motore che a vela.
Il termine natante da diporto ricomprende infine tutte le unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri, incluse le barche a remi. Secondo le disposizioni di legge, queste ultime non sembrano rientrare quindi nella categoria che comporterebbe l’impossibilità di poter percepire l’assegno di inclusione.