Un cittadino dell’Unione europea che vive all’estero ma lavora in Italia può ottenere l’Assegno Unico per i figli a carico, a condizione che possieda tutti i requisiti richiesti. Dal 2026, però, il diritto non viene più valutato come se spettasse automaticamente per l’intero anno: per i lavoratori UE non residenti in Italia, l’assegno è infatti collegato alla durata effettiva dell’attività lavorativa svolta nel nostro Paese.
La precisazione è contenuta nella circolare INPS n. 81 del 24 luglio 2026, che recepisce le modifiche introdotte dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 19/2026. La nuova disciplina riguarda sia i figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato dell’Unione europea sia i lavoratori comunitari che operano in Italia senza avere qui la residenza. Ecco tutti i particolari.
Assegno Unico per gli stranieri, a chi interessa la nuova regola
Le istruzioni chiarite da INPS coinvolgono i lavoratori che sono cittadini di un altro Paese dell’Unione europea, vivono stabilmente fuori dall’Italia ma svolgono un’attività lavorativa nel territorio italiano. In presenza delle altre condizioni richieste dalla legge, anche questi soggetti possono accedere all’Assegno Unico e Universale per i figli fiscalmente a carico.
La situazione presa in considerazione dall’INPS è quindi molto specifica: il richiedente non risiede in Italia, ma è collegato al sistema italiano perché lavora nel Paese ed è iscritto alla previdenza obbligatoria nazionale.
Prima della modifica normativa, la residenza e il domicilio in Italia rappresentavano requisiti centrali per l’accesso all’Assegno Unico. Con la novità del 2026, per i cittadini UE non residenti, tale condizione può essere sostituita dalla titolarità di un contratto di lavoro subordinato o dallo svolgimento di attività autonoma che comporti l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana, purché i contributi siano regolarmente versati.
Non basta, quindi, avere la cittadinanza di uno Stato membro UE o essere genitore di figli a carico. Occorre anche dimostrare il collegamento previdenziale e lavorativo con l’Italia.
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Come funziona l’Assegno Unico per stranieri
Il cambiamento principale introdotto dalla circolare INPS è che, per il lavoratore cittadino UE non residente in Italia, il riconoscimento e l’erogazione dell’Assegno Unico sono proporzionati alla durata dell’attività lavorativa effettivamente svolta nel territorio italiano.
Questo significa che l’assegno non viene necessariamente riconosciuto per tutti i dodici mesi dell’anno. Se il lavoratore presta attività in Italia soltanto per una parte dell’anno, il beneficio riguarda esclusivamente il periodo in cui risultano presenti contemporaneamente:
- L’attività lavorativa nel territorio italiano
- L’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana
- Il regolare versamento dei contributi
- Gli altri requisiti previsti per l’Assegno Unico.
La logica è quindi quella della proporzionalità. L’Assegno Unico non segue semplicemente il fatto di essere cittadino europeo, ma l’effettiva durata del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma che collega il richiedente al sistema previdenziale italiano.
Questa regola si applica sia a chi lavora come dipendente sia a chi svolge un’attività autonoma, purché l’occupazione comporti l’iscrizione obbligatoria alla previdenza italiana.
Requisiti da rispettare per l’Assegno Unico
Come detto, la nuova regola non significa che tutti i lavoratori stranieri non residenti abbiano diritto automaticamente all’Assegno Unico. Il richiedente deve rispettare anche le altre condizioni previste dal decreto legislativo n. 230/2021.
In particolare, occorre:
- Avere un figlio fiscalmente a carico minorenne, oppure un figlio fino a 21 anni per cui ricorrano le condizioni stabilite dalla legge
- Avere un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età
- Essere cittadino italiano, cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea oppure, nei casi previsti, cittadino extra-UE con idoneo titolo di soggiorno
- Avere un contratto di lavoro subordinato o svolgere attività autonoma che comporti l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana, con contribuzione regolare;
- Essere assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
- Essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o un contratto a tempo determinato della durata di almeno 6 mesi.
La riforma ha quindi ampliato l’accesso alla prestazione, ma non ha eliminato il controllo sui requisiti. Ogni situazione deve essere valutata tenendo conto del tipo di lavoro svolto, del versamento contributivo, della posizione fiscale e della condizione dei figli a carico.
La differenza rispetto ai residenti in Italia
Per un richiedente residente in Italia, il diritto all’Assegno Unico continua a essere collegato al periodo in cui sussiste il requisito della residenza o del domicilio nel Paese. Non è necessario, per esempio, dimostrare giorno per giorno la presenza fisica sul territorio italiano.
Per il lavoratore UE non residente, invece, la nuova disciplina stabilisce un criterio diverso: l’Assegno viene commisurato alla durata del lavoro svolto in Italia e alla conseguente iscrizione previdenziale obbligatoria.
La differenza è rilevante soprattutto per lavoratori stagionali, frontalieri, persone con contratti di durata limitata e autonomi che operano in Italia soltanto in determinati periodi dell’anno.
Domanda e rinnovo annuale
Anche la procedura di richiesta cambia per i lavoratori non residenti. La domanda per l’Assegno Unico deve essere presentata con riferimento al periodo in cui viene svolta l’attività lavorativa in Italia.
Inoltre, il lavoratore cittadino UE non residente deve rinnovare la domanda ogni anno a partire dal 1° marzo. Il rinnovo riguarda quindi il periodo compreso tra il 1° marzo di un anno e il 28 febbraio dell’anno successivo.
Questo adempimento è diverso da quello previsto per molte domande di Assegno Unico già attive per i residenti, che normalmente proseguono senza dover essere ripresentate ogni anno, salvo variazioni da comunicare.
La regola da ricordare è semplice: chi vive in un altro Paese dell’Unione europea ma lavora in Italia può ottenere l’Assegno Unico se rispetta tutti i requisiti, ma il diritto è limitato ai mesi in cui l’attività lavorativa in Italia e l’iscrizione previdenziale sono effettivamente presenti.