Il bonus rimpatrio, conosciuto anche come “bonus impatriati” o “bonus lavoratori rimpatriati“, è un’incentivazione offerta dallo Stato italiano per incoraggiare il ritorno in Italia dei cittadini residenti all’estero. Questo programma offre vantaggi fiscali sotto forma di detassazione estremamente conveniente per i lavoratori che decidono di rientrare nel proprio paese d’origine, l’Italia.
Attraverso questa agevolazione, gli impatriati possono beneficiare di una riduzione significativa della pressione fiscale sui loro redditi. Ciò significa che una parte dei loro guadagni sarà esente da tasse, consentendo loro di godere di un maggiore reddito netto.
Il bonus rimpatrio è stato confermato anche per tutto il 2024, il che significa che gli individui che soddisfano i requisiti possono richiedere e beneficiare di questa agevolazione per l’intero anno.
Che cos’è e come funziona il bonus impatriati
Il bonus impatriati è un regime fiscale agevolato temporaneo rivolto ai lavoratori dipendenti o autonomi che hanno lavorato all’estero per almeno 2 anni consecutivi e decidono di trasferire la loro residenza in Italia, rimanendo a lavorare nel paese per almeno 2 anni successivi. Questa agevolazione viene concessa per un periodo ordinario di massimo 5 anni, con la possibilità di una proroga ulteriore.
Grazie al bonus impatriati, i redditi prodotti in Italia e ammissibili all’agevolazione contribuiscono alla formazione del reddito complessivo soggetto all’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) solo per il 30% del loro importo. Il restante 70% dei redditi è esentasse, ossia non soggetto a imposte. È importante notare che questa detassazione agevolata si applica solo al reddito prodotto in Italia dopo il ritorno degli impatriati.
Inoltre, il beneficio fiscale è ancora maggiore per coloro che decidono di trasferirsi nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia. In questi casi, ai fini dell’IRPEF, solo il 10% del reddito dei beneficiari con residenza stabilita in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia è considerato rilevante fiscalmente. Ciò significa che solo una piccola parte del reddito è soggetta all’imposta, mentre la maggior parte rimane esentasse.
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La durata
Il regime agevolato del bonus impatriati consente l’accesso a un periodo ordinario di 5 anni, ma i benefici possono essere applicati per altri cinque periodi fiscali (altri 5 anni) in determinate circostanze. Questi benefici si applicano ai lavoratori che soddisfano i seguenti criteri:
- Lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico.
- Lavoratori che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.
Durante il periodo di prolungamento, i redditi agevolati contribuiscono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare. Tuttavia, se il lavoratore ha almeno tre figli minorenni o a carico, solo il 10% del reddito agevolato è rilevante ai fini fiscali.
La legge di bilancio 2021 ha esteso la proroga di 5 anni anche ai lavoratori che hanno trasferito la loro residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e al 31 dicembre 2019. Tuttavia, per la maggior parte dei “lavoratori impatriati”, l’estensione del periodo agevolato per cinque periodi fiscali è concessa previo pagamento di un importo pari al 10% o al 5% – a seconda dei requisiti soddisfatti – dei redditi agevolati dell’anno precedente a quello in cui viene effettuata l’opzione.
In particolare, viene data la possibilità di applicare questa imposta sostitutiva, che deve essere versata tramite modello F24, secondo i seguenti parametri:
- 10% per i lavoratori con un figlio minorenne o proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, acquistata dopo il trasferimento nel paese o nei 12 mesi precedenti, oppure divenuti proprietari entro 18 mesi dal versamento;
- 5% per i lavoratori con almeno tre figli minorenni o proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, acquistata dopo il trasferimento nel paese o nei 12 mesi precedenti, oppure divenuti proprietari entro 18 mesi dal versamento.
Per il 2023, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il versamento dell’imposta sostitutiva, pari al 10% o al 5% del reddito prodotto in Italia, debba essere effettuato entro il 30 giugno utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi“ (F24 Elide). Una volta effettuato il pagamento, il contribuente che beneficia dei vantaggi ha diritto a uno sconto sulle tasse. La data successiva di pagamento sarà nel 2024.
Si precisa che questa misura non si applica agli sportivi professionisti.
Bonus lavoratori impatriati: i requisiti
Il bonus rimpatriati 2023 offre benefici fiscali a due categorie di lavoratori: quelli con reddito da lavoro dipendente e quelli con reddito da lavoro autonomo. Tuttavia, ci sono due condizioni da rispettare per accedere all’imposta sostitutiva agevolata:
- Il lavoratore non deve essere residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento e deve impegnarsi a risiedere nel paese per almeno due anni.
- L’attività lavorativa dopo il trasferimento deve essere svolta principalmente nel territorio italiano.
La normativa di riferimento per questo regime agevolato è l’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, che ha introdotto misure specifiche per incentivare il trasferimento in Italia dei lavoratori. In passato, i soggetti beneficiari erano stati individuati dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 238 (articolo 2, comma 1). Successivamente, con il Dl n. 78/2010 (articolo 44), sono stati inclusi anche i docenti e i ricercatori residenti all’estero per favorire il cosiddetto “rientro dei cervelli“.
Come richiederlo
Per beneficiare del regime fiscale agevolato offerto dal bonus rimpatrio, è necessario presentare una specifica domanda. Il processo di presentazione della domanda varia a seconda che si tratti di un lavoratore dipendente o di un lavoratore autonomo.
Nel caso dei lavoratori dipendenti, spetta al datore di lavoro, in quanto sostituto di imposta, occuparsi di presentare la domanda. È importante comunicare al proprio datore di lavoro l’intenzione di usufruire del bonus rimpatrio e fornire tutti i documenti e le informazioni richieste per l’elaborazione della domanda.
Per i lavoratori autonomi, è possibile presentare la domanda direttamente presso gli uffici competenti o tramite il proprio consulente o commercialista. Questi professionisti possono assistere nella compilazione della domanda, assicurandosi che siano forniti tutti i dettagli e i documenti necessari.
È anche possibile che il compito di presentare la domanda venga delegato a un delegato fiscale o al professionista incaricato della presentazione della dichiarazione dei redditi.
È importante seguire attentamente le procedure indicate dalle autorità fiscali competenti e fornire tutti i dettagli richiesti nella domanda.
Domanda per i lavoratori dipendenti
I titolari di reddito da lavoro dipendente che desiderano beneficiare del regime fiscale agevolato del bonus rimpatrio devono presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro entro il 30 giugno. Il datore di lavoro applicherà il beneficio a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta. Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia potuto applicare l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente attraverso la dichiarazione dei redditi.
La domanda di accesso al bonus rimpatrio deve contenere le seguenti informazioni:
- Generalità del richiedente (nome, cognome e data di nascita).
- Codice fiscale.
- Data di rientro in Italia e data della prima assunzione in Italia (nel caso di successive assunzioni o rapporti di lavoro dipendente).
- Dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo.
- Indicazione dell’attuale residenza in Italia.
- Impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza prima della scadenza del periodo minimo previsto dalla normativa.
- Dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia), dalla legge n. 238/2010 (incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia) e dall’articolo 24-bis del TUIR (regime opzionale per i neo residenti).
È importante fornire tutte queste informazioni correttamente e in modo completo nella domanda per garantire una corretta valutazione dell’ammissibilità al regime agevolato del bonus rimpatrio. Si consiglia di conservare una copia della domanda presentata e di consultare le disposizioni normative e le istruzioni specifiche fornite dalle autorità fiscali per ulteriori dettagli e aggiornamenti riguardanti la presentazione della domanda.
Domanda per i lavoratori autonomi
I titolari di reddito da lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato del bonus rimpatrio direttamente attraverso la dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono usufruire del beneficio quando il committente applica la ritenuta d’acconto sui compensi percepiti. A tal fine, devono presentare un’autocertificazione che può essere allegata al modello 730 e contenere le seguenti informazioni:
- Generalità del richiedente (nome, cognome e data di nascita).
- Codice fiscale.
- Data di rientro in Italia.
- Dichiarazione di possedere i requisiti per beneficiare del regime agevolato.
- Indicazione dell’attuale residenza in Italia.
- Dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia), dalla legge n. 238/2010 (incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia) e dall’articolo 24-bis del TUIR (regime opzionale per i neo residenti).
A differenza dei lavoratori dipendenti, i beneficiari del bonus rimpatrio che sono lavoratori autonomi non hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima della scadenza del periodo minimo previsto dalla normativa. Infatti, nel caso dei lavoratori autonomi, è il committente che, al momento del pagamento, applica una ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base alle disposizioni del regime agevolato.
È importante compilare correttamente l’autocertificazione e fornire tutte le informazioni richieste per garantire l’accesso al regime fiscale agevolato del bonus rimpatrio.
Bonus impatriati per docenti e ricercatori
Il regime agevolato per i lavoratori rimpatriati, noto come bonus rimpatriati, è stato esteso a docenti e ricercatori residenti all’estero dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 al fine di incentivare il ritorno dei talenti italiani all’estero, comunemente noti come “cervelli in fuga”. Le modalità di esercizio dell’opzione e le condizioni per usufruire della proroga del regime agevolato sono le stesse previste per i lavoratori rimpatriati in generale e sono definite nel provvedimento del 3 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Ciò significa che docenti e ricercatori residenti all’estero possono beneficiare delle stesse agevolazioni fiscali e condizioni previste per i lavoratori rimpatriati. Per accedere al regime agevolato, devono rispettare i requisiti di non essere residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni. Inoltre, l’attività lavorativa svolta dopo il rientro deve avvenire prevalentemente nel territorio italiano.
Le modalità di presentazione della domanda e le informazioni richieste per usufruire del beneficio sono le stesse sia per i lavoratori rimpatriati in generale che per i docenti e ricercatori residenti all’estero. È necessario compilare l’apposita domanda o autocertificazione, indicando le generalità del richiedente:
- il codice fiscale;
- la data di rientro in Italia;
- la dichiarazione di possedere i requisiti per beneficiare del regime agevolato;
- l’attuale residenza in Italia;
- la dichiarazione di non usufruire contemporaneamente di altri incentivi fiscali specificati dalla normativa.
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