La cassa integrazione ordinaria è un contributo economico che versa la Stato per i dipendenti sospesi dal lavoro o per chi è costretto a lavorare a tempo ridotto per delle difficoltà aziendali. Il contributo economico può sostituire per intero lo stipendio mensile o integrarne solo una parte, a seconda dei casi. Questa convenzione spetta ad operai, quadri, impiegati e lavoratori con contratto di apprendistato. Vengono esclusi invece i lavoranti a domicilio e i dirigenti d’azienda.
Cassa integrazione ordinaria: cosa dobbiamo sapere
Non è solo una questione di categorie di lavoratori, la cassa integrazione ordinaria (CIGO) può essere utilizzata solo in particolari aziende, ovvero quelle industriali non edili, industriali ed artigiane dell’edilizia e del settore lapideo. Viene concessa per 13 settimane fino a 12 mesi (in alcune zone anche 24 mesi) per delle problematiche temporanee dell’azienda.
Ecco una lista di tutte le aziende autorizzate a richiedere la cassa integrazione ordinaria:
- cooperative di produzione che svolgono attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali;
- cooperative agricole, zootecniche e consorzi che eseguono attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri;
- aziende dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- aziende industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- aziende addette al noleggio, alla distribuzione, sviluppo e stampe di pellicole cinematografiche;
- aziende addette agli impianti elettrici e telefonici;
- aziende addette all’armamento ferroviario;
- aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- aziende industriali degli enti pubblici;
- aziende industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- aziende industriali o artigiane che si occupano dell’attività di escavazione e lavorazione di materiale lapideo;
- aziende produttrici di calcestruzzo preconfezionato.
La differenza con la cassa integrazione guadagni straordinaria
A differenza della cassa integrazione ordinaria, quella straordinaria può essere richiesta per eventi particolari, che richiedono la sospensione dell’attività lavorativa per una riconversione aziendale, una ristrutturazione o altre problematiche temporanee. Questa convenzione però può essere richiesta solo da aziende che hanno più di 15 dipendenti e che appartengono a specifici settori: artigianato dell’indotto, industriali ed edili, cooperative agricole, servizi di mensa, imprese commerciali (con più di 200 dipendenti), imprese di trasporto, spedizioni e turismo (con più di 50 dipendenti), imprese editrici di giornali (senza limite di dipendenti).
Il limite massimo di questa cassa integrazione è di 12 mesi con un contributo economico che può arrivare all’80% della retribuzione. Si è fatto gran uso di questa convenzione durante la pandemia, con una circolare che l’INPS ha pubblicato (n. 47 del 28 marzo 2020) per diversi settori lavorativi.