L’anno di prova docenti è una tappa fondamentale nel percorso di carriera degli insegnanti italiani. Non tutti, però, sono tenuti a svolgerlo. Prima di intraprendere il percorso per diventare docente, è fondamentale comprendere chi deve affrontare l’anno di prova, secondo le normative vigenti, e chi invece è esonerato.
Chi deve svolgere l’anno di prova docenti?
L’anno di prova, come stabilito dal DM 226/2022, è obbligatorio per alcune categorie di docenti. Vediamo nel dettaglio chi deve svolgerlo:
- neoassunti con contratto a tempo indeterminato: tutti i docenti immessi in ruolo per la prima volta devono completare l’anno di prova. Questo include sia gli assunti tramite concorsi ordinari, come quelli da Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e Graduatorie di Merito (GM), sia i vincitori di concorsi straordinari;
- assunti con passaggio di ruolo: coloro che ottengono un nuovo incarico in un diverso grado scolastico (ad esempio, dalla scuola primaria alla secondaria) devono ripetere l’anno di formazione e prova;
- docenti che non hanno completato il periodo di prova in passato: insegnanti che hanno chiesto la proroga dell’anno di prova o non sono riusciti a completarlo in anni precedenti devono ripeterlo;
- colore che non hanno superato il test finale o ricevuto una valutazione negativa: se un docente non supera l’esame finale o ottiene una valutazione negativa alla fine del periodo di prova, è obbligato a ripeterlo;
- vincitori di concorsi abilitati o non abilitati (PNRR): i vincitori di concorsi con abilitazione sono subito immessi in ruolo e devono svolgere l’anno di prova. I non abilitati, invece, completano l’anno di prova dopo aver ottenuto l’abilitazione;
- assunti a tempo determinato tramite procedure straordinarie: questi insegnanti, ad esempio quelli assunti tramite il concorso straordinario bis o le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sostegno prima fascia, devono completare l’anno di prova durante il contratto a tempo determinato. Superato questo step, ottengono l’immissione in ruolo.
Differenze tra assunzioni ordinarie e straordinarie
È importante notare che i docenti assunti tramite procedure ordinarie (GaE, GM) svolgono l’anno di prova dopo l’immissione in ruolo, mentre quelli reclutati tramite procedure straordinarie (concorso straordinario bis, GPS sostegno) lo svolgono prima dell’immissione in ruolo.
Chi non deve svolgere l’anno di prova?
Non tutti i docenti neoimmessi in ruolo sono obbligati a svolgere l’anno di prova. Vediamo chi è esonerato:
- docenti che hanno già svolto l’anno di prova nello stesso grado: se un insegnante ha già completato il percorso di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado, non deve ripeterlo;
- insegnanti che ritornano in un precedente ruolo: coloro che rientrano in un ruolo in cui hanno già completato l’anno di prova sono esonerati dal ripeterlo;
- docenti già immessi in ruolo con riserva: gli insegnanti che sono stati precedentemente immessi in ruolo con riserva e hanno superato positivamente il periodo di prova non devono ripeterlo in caso di una nuova assunzione nello stesso grado;
- trasferimento tra posto comune e sostegno: i docenti che passano da un posto comune a uno di sostegno, o viceversa, nello stesso grado di scuola non sono tenuti a svolgere nuovamente l’anno di prova;
- passaggio di cattedra nello stesso grado: chi cambia classe di concorso, ma rimane nello stesso grado scolastico, e ha già completato positivamente l’anno di formazione e prova, non dovrà ripeterlo.
L’anno di prova docenti è un passaggio essenziale per confermare la propria posizione di ruolo, ma non tutti i docenti sono tenuti a svolgerlo. Neoassunti e docenti con passaggio di ruolo devono affrontarlo, mentre chi ha già completato il percorso in precedenza nello stesso grado scolastico è esonerato. Essere consapevoli di questi obblighi è cruciale per gestire correttamente la propria carriera scolastica e non incontrare ostacoli.