Le gite di istruzione rappresentano un momento educativo di grande valore per gli studenti, ma per i docenti comportano responsabilità specifiche legate alla vigilanza e alla gestione degli alunni. La normativa che regola la partecipazione dei docenti è cambiata negli anni, concedendo maggiore autonomia alle scuole, ma esistono ancora linee guida essenziali da seguire per garantire la sicurezza degli alunni, in particolare per quelli con disabilità. Ecco una panoramica di come funzionano le gite di istruzione dal punto di vista dell’insegnante.
Quali obblighi di sorveglianza hanno i docenti durante le gite di istruzione?
La sorveglianza durante i viaggi d’istruzione è uno degli aspetti fondamentali per i docenti accompagnatori. Secondo la Circolare Ministeriale n. 291/1992, ogni istituto scolastico deve prevedere un numero adeguato di docenti accompagnatori, con un rapporto suggerito di almeno un docente ogni quindici alunni. Questo numero può essere aumentato a seconda delle esigenze organizzative o del numero di studenti con bisogni specifici.
Le scuole hanno acquisito maggiore autonomia con l’introduzione del D.P.R. 275/1999, che conferisce agli Organi Collegiali (Collegio dei docenti, Consiglio d’istituto) la responsabilità di stabilire il numero di accompagnatori necessario per ogni viaggio. La sicurezza è quindi garantita attraverso una pianificazione accurata del viaggio, evitando tempi morti e situazioni che potrebbero compromettere la vigilanza.
Quali sono le responsabilità dei docenti accompagnatori?
Ogni docente accompagnatore ha la responsabilità diretta di vigilare sugli studenti. La scuola ha l’obbligo di adottare tutte le misure organizzative necessarie per prevenire incidenti durante le gite. Il dirigente scolastico rappresenta la figura di riferimento, ma la responsabilità si estende anche ai singoli docenti che accompagnano gli alunni.
È importante che le scuole adottino regolamenti specifici per le gite, chiarendo i ruoli e le modalità di gestione della sorveglianza. Ogni istituto, infatti, ha piena autonomia nell’organizzazione e gestione dei viaggi, come previsto dal D.P.R. 275/1999, ma la sicurezza rimane una priorità.
I docenti sono obbligati a partecipare alle gite?
Secondo la normativa vigente, la partecipazione dei docenti alle gite di istruzione non è obbligatoria. Le attività extra scolastiche, come le gite, non rientrano nell’orario di insegnamento obbligatorio o nelle ore funzionali all’insegnamento (40+40 ore), pertanto, non possono essere imposte. La Nota Ministeriale 22009/2012 specifica che ogni docente è libero di dichiarare la propria disponibilità o meno a partecipare ai viaggi, senza che ciò implichi obblighi lavorativi aggiuntivi.
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Il docente di sostegno è obbligato a partecipare alle gite?
Anche per i docenti di sostegno, la partecipazione alle gite di istruzione non è obbligatoria, anche se un alunno con disabilità partecipa al viaggio. La normativa non prevede alcuna eccezione per il docente di sostegno rispetto agli altri insegnanti: se non desidera prendere parte alla gita, può dichiarare la propria indisponibilità durante le riunioni collegiali, assicurandosi che tale decisione venga formalizzata nel verbale.
Tuttavia, la scuola, attraverso i propri Organi Collegiali, ha il compito di designare un accompagnatore qualificato per gli studenti con disabilità, predisponendo le misure di sostegno necessarie per garantire la loro partecipazione in sicurezza.
Come vengono organizzate le gite di istruzione?
Con l’autonomia scolastica, ogni istituto può definire i propri criteri per l’organizzazione delle gite. Gli Organi Collegiali, tra cui il Collegio dei docenti e il Consiglio d’istituto, sono responsabili della programmazione didattica e dell’approvazione dei regolamenti relativi ai viaggi. Questi organi stabiliscono anche le modalità di selezione dei docenti accompagnatori e garantiscono che la disponibilità dei docenti sia verificata e formalizzata.
In mancanza di docenti accompagnatori sufficienti, le gite di istruzione non possono essere realizzate, poiché la sorveglianza è essenziale per la loro sicurezza e riuscita.
Quali norme regolano l’accompagnamento degli alunni disabili?
Sebbene la Circolare Ministeriale 291/1992 non sia più vincolante, essa rappresenta ancora una guida per quanto riguarda l’accompagnamento degli alunni con disabilità. In caso di partecipazione di tali studenti alle gite, la scuola deve designare un accompagnatore qualificato per fornire il necessario supporto, ma questo non impone un obbligo per il docente di sostegno.
Gli istituti scolastici, in autonomia, possono definire delle misure specifiche per garantire che gli studenti con disabilità partecipino alle attività in modo sicuro e inclusivo, sempre nel rispetto della normativa vigente e delle scelte dei docenti coinvolti.
Le gite di istruzione sono momenti formativi importanti, ma richiedono un’organizzazione accurata da parte della scuola, in collaborazione con i docenti accompagnatori. La normativa prevede che la partecipazione dei docenti, inclusi i docenti di sostegno, sia volontaria, pur con l’obbligo di garantire la sicurezza e la sorveglianza degli alunni durante l’intera durata del viaggio. Gli Organi Collegiali svolgono un ruolo chiave nella pianificazione, assicurando che tutte le esigenze, anche quelle degli alunni con disabilità, siano soddisfatte.