Lavoro nero: scatta il preavviso di 10 giorni alle imprese prima di un controllo. È quanto si legge nel nuovo Decreto Semplificazioni, ovvero il decreto legislativo n. 103/2024 dello scorso 12 luglio. Cosa cambia per chi lavora in nero, chi ha lavoratori senza contributi e per chi gestisce i controlli?
Quando è considerato lavoro nero
Dietro al lavoro nero c’è un significato chiaro. Si definisce lavoro in nero una collaborazione in cui chi lavora non è iscritto come lavoratore al Centro per l’Impiego, procedura che serve poi per comunicare all’INPS, all’INAIL e agli altri enti preposti che un datore di lavoro ha assunto un nuovo dipendente.
Il lavoro nero è reato da parte del datore di lavoro, perché la mancata registrazione non consente allo Stato di sapere della collaborazione. Così è impossibile richiedere il pagamento dei contributi, oppure delle assicurazioni INAIL che intervengono in caso di infortunio.
In più, il lavoro nero impedisce di accedere alle tutele previste dai contratti nazionali, generando una concorrenza sleale nei confronti delle aziende che pagano con un regolare contratto di lavoro. Così il lavoratore non ha diritto alla pensione, né al trattamento di fine rapporto, anche se ha gli altri requisiti richiesti.
La normativa di riferimento è la legge n.73/2002, seguita da una serie di norme volte a definire le sanzioni previste e come procedere con una denuncia. Chi accetta un lavoro nero non compie reato, a meno che non prenda dei sussidi di disoccupazione nel periodo in cui lavora in nero.
Infatti, chi riceve il sussidio dichiara di non lavorare e rischia sanzioni anche penali per falsa dichiarazione qualora gli enti preposti al controllo scoprano della collaborazione in nero. Le sanzioni per il lavoro nero sono amministrative.
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Lavoro nero non pagato, cosa fare
Se il lavoro nero non è pagato è difficile dimostrare di aver effettivamente collaborato con quell’azienda, perché non c’è traccia. I pagamenti avvengono in contanti e non c’è un contratto che consenta di verificare cosa succede nell’impresa.
Il lavoratore deve chiedere un’ispezione compilando il modulo INL-31 per richiedere una verifica all’Ispettorato del Lavoro. L’interessato presenta il modulo alla sede dell’Ispettorato del Lavoro più vicina.
Gli ispettori procedono ai controlli in azienda e se riscontrano storie di sfruttamento del lavoro procedono con le sanzioni previste. Il lavoratore può poi ottenere ragione in tribunale per ottenere quanto gli spetta in seguito ai risultati dell’ispezione.
Lavoro nero denuncia e prescrizione, le novità del Governo
Con il decreto legislativo n. 103/2024 – chiamato anche Decreto Semplificazioni – il Governo ha introdotto delle novità anche sul lavoro nero, con riferimento alle sanzioni e ai controlli da parte dell’Ispettorato del Lavoro. Le novità riguardano:
- il preavviso al datore di lavoro 10 giorni prima dell’ispezione. L’avviso non scatta in caso di denuncia, ma solo per i controlli di routine. Così le attività hanno il tempo di trovare la documentazione richiesta dagli ispettori. Se non ci sono irregolarità, l’azienda ottiene uno scudo dai controlli per i successivi 10 mesi;
- per sanzioni amministrative inferiori ai 5.000 euro. l’Ispettorato deve verificare se ci sono state violazioni dell’impresa negli ultimi 5 anni dal momento della sanzione. Se non ci sono, l’Ispettorato dà 20 giorni di tempo dalla diffida per adempiere alle prescrizioni richieste e/o per eliminare le conseguenze dell’atto amministrativo. Cosa significa? Per esempio, se c’è un lavoratore in nero e la sanzione è inferiore a 5.000 euro, l’azienda può regolarizzare la posizione definendo un contratto di lavoro con il dipendente. Se il datore di lavoro regolarizza come richiesto non paga la sanzione;
- l’introduzione del Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio “basso”. Il decreto introduce un sistema che consente di capire il livello di rischio dell’azienda in base all’attività svolta nell’art. 3. Le aziende possono richiedere un report con tutte le certificazioni relative alle imprese per dimostrare il livello di rischio durante i controlli ispettivi.
Resta la possibilità da parte di lavoratori in nero ed enti di presentare una denuncia all’Ispettorato per richiedere un’ispezione e i termini per la prescrizione, pari a 5 anni dal termine della collaborazione.
L’inserimento di un preavviso sui controlli a campione e l’introduzione di un sistema di identificazione e valutazione per le aziende a basso rischio non sono stati apprezzati dai consulenti del lavoro e dai sindacati, come evidenziato nell’articolo dello scorso 3 agosto de Il Fatto Quotidiano online.
Le maggiori criticità emerse riguardano:
- lo scudo di 10 mesi per un successivo controllo se non emergono criticità durante l’ispezione;
- il sistema di controllo del rischio con il report di certificazioni;
- la possibilità per l’imprenditore di regolarizzare la situazione vedendosi togliere le sanzioni entro 20 giorni dalla diffida.
Quando non si applica la maxisanzione per il lavoro nero
Anche la maxisanzione prevista per i datori di lavoro resta, anzi, viene inasprita dalla nuova normativa. Infatti, la legge n. 56/2024 stabilisce una sanzione per ciascun lavoratore da:
- 1.950 a 11.700 euro fino a 30 giorni di lavoro;
- 3.900 a 23.400 euro da 31 e sino a 60 giorni;
- 7.800 a 46.800 euro per oltre 60 giorni.
Le sanzioni sono state aumentate proprio con questo decreto. In più, i datori di lavoro pagano il 20% di sanzione in più nei casi in cui:
- l’azienda è già stata trovata irregolare nei 3 anni precedenti all’ispezione;
- ci sono lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno;
- ci sono lavoratori minori di 16 anni;
- i dipendenti in nero prendono dei sussidi;
- i pagamenti sono effettuati con formule non tracciabili.
La maxisanzione per il lavoro nero non si applica se manca la comunicazione dell’assunzione nelle imprese a gestione familiare, oppure nelle formule dove non ci sono dipendenti, ma l’azienda è una società dove lavorano solo i soci.