3.2 Nuove regole sulla liquidazione anticipata
Una delle novità più rilevanti riguarda la NASpI in forma anticipata per chi vuole avviare un’attività autonoma o entrare in una società come lavoratore autonomo.
In passato il residuo NASpI veniva pagato in un’unica soluzione. Con la Legge di Bilancio 2026 e il successivo messaggio INPS n. 1215 del 7 aprile 2026, l’anticipazione è stata ripensata e viene ora erogata in due rate:
- Una prima rata pari al 70% dell’importo residuo dovuto, corrisposta dopo l’accoglimento della domanda di anticipo e la verifica dei requisiti
- Una seconda rata pari al 30% restante, erogata entro 6 mesi, solo se nel frattempo il beneficiario mantiene i requisiti NASpI.
Per ottenere la seconda tranche, l’INPS verifica che:
- Non sia stato instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato nel periodo di riferimento
- Non sia stata conseguita una pensione diretta (vecchiaia, anticipata, ecc.).
L’unica eccezione ammessa è il caso di chi percepisce un assegno ordinario di invalidità, che non preclude il diritto al saldo dell’anticipo.
Questa struttura “in due tempi” è pensata per assicurare che la NASpI anticipata venga effettivamente utilizzata per l’autoimprenditorialità e non per situazioni che escluderebbero la disoccupazione, riducendo così i rischi di uso improprio del beneficio.