In caso di mancata partecipazione ai percorsi formativi ADI cosa succede? Il sussidio viene revocato? Ecco cosa la mancata partecipazione (da parte di chi, ovviamente, è obbligato) può comportare.
Percorsi formativi ADI: cosa succede se non partecipo?
L’assegno di inclusione prevede, in alcuni casi, l’obbligo di partecipazione dei suoi fruitori a percorsi formativi e di inserimento lavorativo.
Seppure, infatti, sia principalmente riservato a quelle categorie note come “non occupabili”, esistono alcuni casi in cui almeno uno dei membri dell’unità familiare sia comunque ritenuto occupabile, e quindi avente l’onere di partecipazione a percorsi formativi e lavorativi. Facciamo un esempio.
Supponiamo che un nucleo composto da due genitori, e un minore (ipotizziamo sei mesi) sia percettore ADI. Il caregiver del piccolo (che potrebbe ipoteticamente essere la madre) è ritenuta non occupabile, in quanto appunto deve occuparsi del bambino.
Questo significa che la madre può non presentarsi ai corsi di formazione, ma il padre è obbligato. La mancata presentazione ai corsi comporta la decadenza dal beneficio.
Ma facciamo un breve ripasso degli step da seguire con i servizi sociali ed i CPI.
ADI e collaborazione con CPI e servizi sociali
Come sappiamo, i percettori ADI (occupabili e non) sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali per firmare il Patto di attivazione digitale
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INPS specifica che la sottoscrizione di tale patto è finalizzata alla “partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa”.
I componenti occupabili (coloro di età compresa tra i 18 ed i 59 anni), per contro, sono tenuti a firmare invece anche il Patto di servizio personalizzato. La mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato comporta al sospensione del beneficio.
Entro 60 giorni, infatti, il percettore è tenuto a firmare il patto in questione. Ma cosa succede invece nell’ipotesi in cui, firmati tutti i patti, e iscritti quindi correttamente al SIISL, la persona convocata, per esempio, per un corso di formazione, non si presenta al corso senza giustificato motivo?
In questo caso, si passa direttamente alla decadenza dal beneficio, per tutto in nucleo nella sua interezza. Questo significa che eventualmente anche le altre carte verranno infatti disattivate.
Decadenza ADI per mancata partecipazione ai percorsi
Chi dunque non partecipa ai percorsi formativi, va incontro alla decadenza del beneficio. Questo accade, però, quando non vi sia un giustificato motivo. Per giustificato motivo si intende una prova che l’assenza sia stata dovuta a cause esterne al percettore, come ad esempio, una malattia.
In questo caso, dunque, il percettore è tenuto a provare mediante certificazione medica che quel giorno era assente per via del suo stato di salute.
Potrebbe anche essere avvenuta per cause di forza maggiore, come un’allerta meteo, ad esempio, o altre cause di forza maggiore che hanno portato la sua mancata presenza al corso formativo in oggetto. In ogni caso, quale che sia la causa, va comprovata.
Ove non fosse possibile fornire le prove, il percettore può presentare (sotto sua stretta responsabilità penale) un’autodichiarazione in cui precisa i motivi della sua assenza. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punibili penalmente.