Rinnovo Assegno di Inclusione e franchigia da 3mila euro: come viene conteggiata la comunicazione dei redditi da lavoro tramite ADI-Com

Redazione

6 Ottobre 2026

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La franchigia di 3.000 euro è un elemento fondamentale per chi percepisce l’Assegno di Inclusione e, durante il periodo di erogazione, inizia a ottenere un reddito da lavoro. Il suo funzionamento varia però sensibilmente in caso di rinnovo della misura.

Il punto centrale, come confermato in particolare dal messaggio INPS n. 2437 del 22 luglio 2026, è che il passaggio a un nuovo ciclo di ADI non determina l’attribuzione di un’altra franchigia intera di 3mila euro. Al contrario, la franchigia non viene rinnovata, quindi al momento del rinnovo ADI occorre considerare i redditi già comunicati in passato nel calcolo della soglia di 3.000 euro. Ecco come fare e tutti i dettagli da conoscere.

Assegno di Inclusione e franchigia: la regola generale

La regola generale riportata da INPS prevede che il maggior reddito da lavoro percepito durante l’erogazione dell’Assegno di Inclusione non concorra alla determinazione dell’importo del beneficio entro 3.000 euro lordi annui per nucleo familiare. La parte eccedente questa soglia diventa invece rilevante dal mese successivo alla comunicazione effettuata. Il limite, inoltre, riguarda il nucleo nel suo complesso: non si tratta, quindi, di una soglia distinta per ogni componente della famiglia.

È importante notare che la presenza della franchigia non elimina l’obbligo di dichiarare il reddito. Anche quando il guadagno previsto è inferiore a 3.000 euro, la comunicazione deve essere effettuata attraverso il modello ADI-Com Esteso. Non bisogna quindi confondere una somma che può essere esclusa dal calcolo dell’importo con una somma che non deve essere segnalata. Infatti i calcoli effettivi sull’eventuale esclusione verranno fatti dall’INPS, una volta ottenute tutte le informazioni aggiornate.

Cosa cambia con il rinnovo ADI

In caso di rinnovo di ADI (sia dopo 18 mesi che dopo ulteriori 12 mesi) si sottolinea innanzitutto che il reddito da lavoro comunicato mediante ADI-Com Esteso viene valutato ai fini del mantenimento del diritto alla prestazione, in relazione alle soglie di reddito familiare. Il reddito è quindi oggetto di una prima valutazione per stabilire, innanzitutto, se la famiglia conserva il diritto all’ADI. Verificato questo punto, il reddito viene considerato in relazione alla regola della franchigia da 3.000 euro per determinare l’ammontare esatto del beneficio economico.

E ora il punto cruciale: in questo calcolo effettuato da INPS, al momento della domanda di rinnovo, sebbene la domanda riparta da zero, la franchigia invece non viene azzerata. Quindi le quote di franchigia entro i 3.000 euro già utilizzate nelle prime 18 mensilità, o durante un precedente rinnovo, continuano a essere conteggiate nel calcolo.


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Insomma, l’avvio di un nuovo ciclo di ADI non equivale all’assegnazione di ulteriori 3.000 euro integralmente disponibili di franchigia.

Due esempi pratici per capire

Gli esempi seguenti illustrano chiaramente il punto:

  • In un primo caso, un beneficiario comunica attraverso ADI-Com un reddito da lavoro pari a 3.000 euro durante il primo ciclo di erogazione. Al momento del rinnovo, la franchigia risulterebbe già interamente utilizzata. Quindi il nuovo ciclo di pagamento non ha più a disposizione altri 3.000 euro da escludere per la determinazione di un beneficio più vantaggioso.
  • In un secondo caso, invece, il reddito comunicato durante la fruizione dell’ADI è pari a 2.500 euro. Seguendo la stessa logica, rimarrebbero 500 euro di franchigia disponibili dopo il rinnovo. Gli ulteriori redditi, una volta superata quella quota residua, concorrerebbero quindi al calcolo del beneficio.

In sintesi, se il percettore ha già usato integralmente la franchigia nel corso del ciclo precedente, allora questa si annulla con il rinnovo e non può più essere utilizzata a proprio vantaggio. Se invece l’uso della franchigia è stato solo parziale, quello che si viene a creare con il rinnovo è una sorta di ‘cumulo’, per cui nuovi eventuali redditi da lavoro andranno a sommarsi ai redditi da lavoro già dichiarati in precedenza con ADI-Com.

Errori e rischio di sospensione dell’Assegno di Inclusione

L’aspetto operativo più importante è non omettere le comunicazioni perché il reddito da lavoro è basso. Pensare che un guadagno inferiore a 3.000 euro non debba essere dichiarato può creare problemi nella gestione della domanda, sia in fase di rinnovo che di prima richiesta. Ecco cosa ricordare a tale proposito:

  • In linea generale, per l’avvio di un’attività di lavoro dipendente il modello ADI-Com Esteso deve essere trasmesso entro 30 giorni, qualsiasi sia il reddito derivante da tale lavoro. L’omessa comunicazione può comportare la sospensione della prestazione e, dopo tre mesi, la decadenza definitiva.
  • In caso di domanda di rinnovo ADI, prima di presentare l’istanza è consigliabile ricostruire i redditi già dichiarati, conservare le comunicazioni inviate e controllare che le informazioni sulla situazione lavorativa siano complete. In questo modo, i calcoli sulla franchigia effettuati da INPS non risulteranno una sorpresa. E in caso di dubbi, è sempre possibile contattare l’Istituto direttamente per chiarimenti attraverso il Contact Center o il Servizio INPS Risponde.