Sospensione e decadenza ADI per mancato ADI-com: una nuova circolare INPS specifica che chi non comunichi entro 30 giorni l’avvenuta modificazione della propria sfera lavorativa, subirà la sospensione del beneficio.
Sospensione e decadenza ADI per mancato ADI-Com
Con messaggio del 31 ottobre 2024, INPS ha comunicato ai fruitori ADI i doveri e gli obblighi di comunicazione circa le modificazioni della loro sfera lavorativa.
“L’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, e l’articolo 8, comma 8, del D.M. n.
154/2023, prevedono che, in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di fruizione dell’Adi, il componente del nucleo che ha avviato un’attività di lavoro dipendente deve provvedere alla comunicazione del reddito derivante dall’attività all’INPS entro trenta giorni dalla data di avvio della medesima, secondo le modalità definite dall’Istituto”.
Aggiungendo: “Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall’avvio dell’attività, come desumibile dalle
comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo, e comunque non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade”.
La normativa si estende anche a tutti i membri del nucleo familiare fruitore di ADI: “Ai sensi della normativa sopra richiamata, sono tenuti alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso” tutti i componenti del nucleo familiare che abbiano avviato un’attività di lavoro dipendente in corso di godimento del beneficio o percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità, anche se non ricompresa nella scala di
equivalenza dell’Adi di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023″.
Attività di controllo per omesso ADI-com
Sempre nella suddetta comunicazione, l’Istituto ha specificato come dal mese di giugno 2024 sono in atto i controlli volti ad evitare proprio le problematiche di cui sopra, specificando anche come:
- scaduti i 30 giorni dalla mancata presentazione di ADI-com, la domanda venga posta inizialmente in semplice sospensione;
- entro 3 mesi dalla sospensione, se il fruitore ADI non presenta relativo modello ADI-com, la domanda viene invece posta in decadenza.
Così ha infatti specificato INPS: “La presentazione del modello “ADI-Com Esteso” determina la verifica del mantenimento del diritto al beneficio e l’eventuale riduzione dell’importo mensile, ove necessario. La sospensione non pregiudica il riconoscimento delle mensilità arretrate, non erogate in attesa della
presentazione del modello”
E ancora: “Qualora entro tre mesi dall’avvio dell’attività lavorativa o dei percorsi di politica attiva per il
lavoro, il componente che abbia avviato l’attività o i percorsi non abbia provveduto alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso”, la prestazione, salvo diversa indicazione, viene posta centralmente in decadenza”
Il Direttore Generale
Scarica la nostra app e risparmia con i bonus attivi in Italia: