ADI e separati. Oggi tratteremo un particolare tema su cui sorgono spesso dubbi e si tratta di un argomento caldo, e riguarda il caso dei genitori separati. Come si comporta in questo caso l’ISEE?
L’assegno di inclusione, come già noto, si basa sull’ISEE, che a sua volta si basa sulla composizione del nucleo famigliare (del quale abbiamo già largamente parlato qui).
Un nucleo famigliare è quel gruppo di persone conviventi. Sono considerati facenti parte dello stesso nucleo, dunque, tutti coloro che vivono sotto lo stesso tetto e sono ricompresi nell’accezione tanto nuclei con persone coniugate che semplicemente coppie di fatto. Il nucleo, comunque, può anche essere composto da un genitore single e il proprio figlio.
Assegno di inclusione e separati: cosa accade ai fini ISEE?
La cessazione della convivenza non comporta l’uscita dal nucleo familiare e dunque dall’ISEE. In caso, infatti, di divorzio o di cessazione della convivenza di fatto, il genitore divorziato/genitore non più convivente continua ad essere attratto nell’ISEE familiare del figlio.
Fanno eccezione una ristretta cerchia di casi, ovvero quando:
- il genitore abbia contratto nuovo matrimonio;
- il genitore abbia altri figli con una persona diversa dall’altro genitore;
- venga stato stabilito un provvedimento dell’autorità giudiziaria che prevede assegni periodici di mantenimento ai figli;
- sussista l’esclusione dalla potestà sui figli, o è stato applicato l’articolo 333 del codice civile relativo al provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- risulti accertato in sede giurisdizionale (o da pubblica autorità competente in materia di servizi sociali) la totale assenza di rapporti sia affettivi che economici tra il genitore non convivente e il minore.
Esclusi questi casi, dunque, il genitore che lasci la casa coniugale continua dunque ad essere attratto nell’ISEE. Facciamo degli esempi.
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Esempio 1: genitori divorziati, il padre ha lasciato la casa coniugale alla moglie ed ai figli. In questo caso, il padre continuerà a essere calcolato nell’ISEE; ovviamente, a patto che non sussista una sentenza che prevede l’obbligo del versamento di mantenimento ai figli;
Esempio 2: coppia che non ha mai contratto matrimonio, ed ha solo instaurato convivenza di fatto. La madre e il bambino sono andati a vivere altrove. Anche in questo caso, il nucleo continua a fare ISEE tutto insieme, nonostante la convivenza sia terminata. Anche in questo caso, vale sempre l’eccezione del mantenimento. Ricordiamo infatti che anche i genitori non sposati sono tenuti al versamento dell’assegno di mantenimento del figlio;
Vi sono poi i casi in cui le coppie, pur divorziate o pur essendo venuta a mancare la relazione amorosa tra i genitori conviventi, continuino comunque a vivere sotto lo stesso tetto. In questi casi, quindi, cosa prevedono le disposizioni in materia?
ADI e separati in casa
In questi casi si parla di una separazione particolare: “separati in casa” indica infatti la circostanza in cui due persone pur non essendo più legate da un rapporto affettivo/amoroso continuano a vivere sotto lo stesso tetto.
Anche in questo caso, il nucleo continua a essere composto dai figli e dai due genitori, a maggior ragione dal momento che nessuno dei due ha abbandonato la casa coniugale.