Oggi tratteremo diversi temi su cui spesso sorgono dubbi. Primo fra tutti, un argomento caldo: Assegno di inclusione e separati: come si comporta in questo caso l’ISEE? Vedremo anche la definizione giuridica di disabilità e di minore età.
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L’assegno di inclusione, come già noto, si basa sull’ISEE, che a sua volta si basa sulla composizione del nucleo famigliare (del quale abbiamo già largamente parlato qui).
Un nucleo famigliare è quel gruppo di persone conviventi. Sono considerati facenti parte dello stesso nucleo, dunque, tutti coloro che vivono sotto lo stesso tetto e sono ricompresi nell’accezione tanto nuclei con persone coniugate che semplicemente coppie di fatto. Il nucleo, comunque, può anche essere composto da un genitore single e il proprio figlio.
Assegno di inclusione e separati: cosa accade ai fini ISEE?
Ma che dire di quei nuclei in cui i due coniugi, pur convivendo sotto lo stesso tetto, sono separati?
Ebbene, proprio stando alla suddetta definizione di nucleo famigliare, i coniugi che sono “autorizzati da una decisione del giudice” a vivere sotto lo stesso tetto, vengono considerati come facenti parte dello stesso nucleo, seppure sia intervenuta una separazione. Stessa cosa vale per tutti gli altri componenti che “continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione”.
Quindi, in tema di assegno di inclusione e separati, possiamo tranquillamente affermare che laddove sia anche intervenuta una sentenza di separazione o divorzio, nulla cambia se i due continuano a vivere sotto lo stesso tetto.
Veniamo ora ai minorenni e ai disabili.
Minorenni: definizione giuridica di minore
Per minorenni si intendono tutti coloro che non hanno raggiunto la soglia del 18esimo anno d’età. La definizione di “minore” o “minorenne” fa riferimento sempre e comunque a quella fascia di età che va da 0 a 17 anni.
Disabilità media e grave: cosa significa?
Per disabilità media ci si riferisce a una condizione in cui la persona ha limitazioni significative nella sua capacità di svolgere alcune attività quotidiane, ma tali limitazioni non sono tali da richiedere assistenza a tempo pieno.
In Italia, è la legge 104/92 a dare una definizione precisa di disabilità media, ove viene intesa infatti come “una condizione in cui la persona ha una riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 33%, ma non superiore al 66%.”
Per disabilità grave si fai invece riferimento ad una condizione in cui una persona soffre limitazioni significative nella sua capacità di svolgere alcune attività quotidiane, e tali limitazioni richiedono una assistenza a tempo pieno.
Sempre la legge 104/92 definisce la disabilità grave come “una condizione in cui la persona ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% o una riduzione della capacità di deambulazione o di comunicazione pari almeno al 74%.”
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